Certificazione Covid e attività economiche, la nota dell’ANCI

L’ANCI, con una nota sintetica in merito al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, approfondisce le principali misure relative all’accesso alle attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi. Il provvedimento, infatti, nel recare la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ha anche modificato i parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome. Il decreto ha inoltre esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali ed economiche. La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del DL 52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 Decreto – Legge n. 105/2021 in commento)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, ai sensi del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, al Responsabile finanziario la rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020

Nella seduta del 16 luglio 2021, le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera riunite in sede referente, hanno approvato alcuni emendamenti al testo del ddl di conversione del decreto-legge 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo art. 15-bis dispone che “In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
La novella, in un’ottica di semplificazione, affida al Responsabile Finanziario il compito di procedere alla modifica degli allegati sopra richiamati, evitando il passaggio in Giunta e in Consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Certificazione 2020 delle risorse straordinarie Covid-19

IFEL ricorda che sono stati attivati sull’applicativo web Pareggio di Bilancio i modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.
Per agevolare sul piano operativo il lavoro di certificazione richiesto agli enti locali si riporta il link dove poter reperire, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto n. 59033 del 1° aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati) e i modelli in formato excel della richiamata certificazione. Per le medesime finalità si riporta anche il link ai dati definitivi relativi alle voci di entrata IMU-Tasi, IMI-IMIS e Addizionale comunale all’Irpef, le quali nel predetto Modello COVID-19 sono valorizzate tramite la fonte F24 in luogo degli accertamenti a consuntivo 2019 e 2020, anticipati negli scorsi giorni sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di facilitare l’esercizio di simulazione della certificazione COVID-19, si ritiene importante evidenziare che sono stati inseriti provvisoriamente nella piattaforma del modello COVID-19 i dati BDAP-DCA per l’anno 2020 trasmessi dal singolo ente in stato di approvazione provvisorio (preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal proposito, si informa che in data 9 aprile 2021 sono stati aggiornati nell’applicativo i modelli COVID-19 dei soli enti che non hanno ancora acquisito/scaricato il modello della certificazione, pertanto si invitano gli enti che hanno già acquisito il modello COVID-19 a riacquisirlo ex novo. Naturalmente, in assenza dei dati provvisori (o a correzione di essi), i dati relativi al 2020 sono inseribili manualmente dagli operatori degli enti locali.
Sono disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ. Si ricorda, infine, che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, pena la rilevante sanzione di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Certificazione Covid: rappresentazione dei vincoli da Fondone e da ristori di entrata e di spesa

Con la nuova FAQ 38, la RGS fornisce chiarimenti in merito alla corretta rappresentazione, nel prospetto a/2 allegato al rendiconto di gestione, dei vincoli relativi ai ristori specifici di entrata e di spesa, nonché delle risorse derivanti dal fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020.
In particolare, si chiarisce che le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, debbono essere rappresentate tra i “Vincoli da legge”, unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.
I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i “Vincoli da trasferimenti”.
Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i “Vincoli da legge”, congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.
I ristori specifici di entrata per la riduzione dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei “Vincoli di legge”. In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) “Entrate vincolate accertate nell’esercizio N” sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione” si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell’imposta di soggiorno.
Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell’imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come “Minori spese 2020 “COVID-19” nella certificazione Modello COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION