Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l’emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l’anno 2023, la competenza – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.
L’emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l’anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.
La redazione PERK SOLUTION