Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022

Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l’emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l’anno 2023, la competenza – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.

L’emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l’anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per l’invio della certificazione Covid per gli enti alluvionati

L’articolo 20, comma 2 del decreto legge n. 61/2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” – pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 202 – prevede che per i comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61 del 2023, il termine perentorio del 31 maggio 2023, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia prorogato al 31 luglio 2023.

Ne consegue pertanto che, gli enti locali di cui all’elenco allegato, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Allegati:
Elenco Enti DL Alluvione n. 61 del 1.06.2023

 

La redazione PERK SOLUTION

Emergenza covid, on line i modelli di certificazione sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che sono in linea, sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio, i modelli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Inoltre, la RGS ha reso disponibile:

Ragioneria Generale dello Stato allega al presente comunicato:

  • l’elenco delle Unioni di comuni e Comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all’invio della Certificazione COVID-19/2022;
  • l’elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità evidenziate nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale della RGS relativo ai modelli RISTORI COVID-19/2022. Tali enti, che potranno visualizzare il modello RISTORI COVID-19/2022 con dati errati, sono invitati al più presto a sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione COVID-19/2021, al fine di permettere al MEF di aggiornare i dati del modello RISTORI COVID-19/2022 e trasmettere la Certificazione COVID-19/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.

Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione COVID-19/2022, la RGS evidenzia che per rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del modello COVID-19/2022 Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati BDAP-DCA, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le due voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del modello COVID-19/2022, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022, il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo ha deciso, pertanto, che qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid: pubblicati i dati definitivi di IMU, add.le IRPEF, IPT e RC Auto

La RGS ha pubblicato i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI per la compilazione dei modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2022, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e al relativo DM di attuazione n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021). Con riferimento al 2022, i dati pubblicati sono dati definitivi comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

In particolare, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al richiamato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2022 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

I dati di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i versamenti effettuati nell’anno 2022, come già anticipato nel comunicato pubblicato in data 20 febbraio 2023, non hanno subito variazioni e sono, pertanto, definitivi.

Con riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono contenuti nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – si rappresenta che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, questa Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Di seguito le tabelle con i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019 per singolo ente:

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicati sul sito della RGS il decreto e il modello di certificazione dei fondi Covid 2022

Sono stati pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato il decreto e il modello di certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Con successivi comunicati saranno rese note le date a partire dalle quali saranno messi in linea sull’applicativo i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione e il modello RISTORI COVID-19/2022, relativo ai ristori specifici di entrata e di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e assegnati nel 2022.

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2023, il Ministero provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo.

 

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