Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto del 16 ottobre 2023 concernente la determinazione delle sanzioni alcuni enti locali per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l’anno 2022 di perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti di cui agli allegati 1 e 2, che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di fondo di cui all’art. 106 del DL 34/2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse
attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 che non hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
Allegati
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 1
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 2
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 3
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 4
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 5
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 6
La redazione PERK SOLUTION