Decreto sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid per l’anno 2022

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto del 16 ottobre 2023 concernente la determinazione delle sanzioni alcuni enti locali per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l’anno 2022 di perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Gli enti di cui agli allegati 1 e 2, che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di fondo di cui all’art. 106 del DL 34/2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse
attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 che non hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Allegati

Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 1
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 2
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 3
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 4
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 5
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 6

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, enti inadempienti: messa in regola entro il 15 marzo 2023

Con comunicato del 28 febbraio 2023, la RGS informa che per gli enti che risultano inadempienti all’invio della certificazione riferita all’anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i modelli 2020 o 2021 e possono procedere all’invio delle correlate Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, evitando così le sanzioni ex art.1 comma 828 della legge 178/2020 ed ex art.39 comma 3 DL 104/2020.

L’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. – Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023) prevede, infatti, che le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022 sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle Certificazioni COVID-19, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023 secondo gli importi definiti negli allegati ai predetti decreti.

Per gli enti indicati nei file excel relativi agli Allegati 1 e 2 sotto riportati, che abbiano trasmesso le Certificazioni COVID-19 per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023, si provvederà d’ufficio all’emanazione del decreto di revoca della sanzione applicata, rispettivamente, con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022.

Gli enti individuati nel file excel denominato Allegato 3 che, alla data del 27 febbraio 2023, risultano ancora inadempienti all’invio delle Certificazioni COVID-19 dell’anno 2020 e/o dell’anno 2021, sono tenuti a trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Invece, per gli enti che risultano inadempienti ad entrambe le certificazioni 2020 e 2021 sono stati aperti solo i modelli 2020, dal momento che i dati che saranno inseriti dall’ente nella certificazione 2020 comporteranno la contestuale modifica degli importi prospettati nella sezione centrale del Modello RISTORI COVID-19/2021 e, conseguentemente, dell’importo per il quale risulterà valorizzata la voce “Ristori specifici di spesa (E)” nella Sezione 2 – Spese del Modello COVID-19/2021. Si invitano, pertanto, gli enti in parola a comunicare all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it l’avvenuta trasmissione della Certificazione 2020 e a richiedere contestualmente la riapertura dei modelli 2021 al fine di procedere all’invio di entrambe le Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Si rappresenta che la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”. Dal 16 marzo 2023 i modelli delle rispettive certificazioni saranno bloccati e non sarà consentito l’invio delle certificazioni digitali.

Allegati:

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe: Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione Covid

Il comma 22-ter dell’articolo 1 del DDL n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall’anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

La disposizione è volta ad evitare l’applicazione, a partire dall’anno 2023, delle sanzioni previste nei confronti degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che non abbiano trasmesso al MEF, entro i termini perentori previsti dalla normativa vigente, le  certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese relative agli anni 2020 e 2021 dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, agli enti risultati inadempienti è richiesta la trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

  • al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e
    l’andamento delle spese dell’anno 2021 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033);
  • al 31 maggio 202147 dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 (cfr. decreto Ministero  dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter48 , del D.L. n. 121/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione: I chiarimenti del MEF nella nuova FAQ

La Ragioneria Generale dello Stato, con la nuova FAQ 50, fornisce chiarimenti in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, rispondendo al quesito se le stesse si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possono comprendere anche altri prospetti.

L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, la RGS ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del TUEL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, la RGS segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL 21/2022: Rettifica allegati al rendiconto 2021 degli enti locali

In sede di conversione in legge del DL n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato approvato l’emendamento che assegna al responsabile del servizio finanziario, in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (alle. a/2) – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma è analoga a quella contenuta nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 con riferimento alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Si rammenta che il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio dell’ente locale è ordinariamente fissato dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Tra gli emendamenti approvati non figura la proroga del termine di approvazione dei rendiconti 2021 al 31 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Certificazione fondi covid, vincoli sui ristori specifici di entrata ricevuti in eccesso.

Con la nuova FAQ n. 48 del 13 aprile 2022, la RGS chiarisce che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti.
Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP siano stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.
Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, la RGS pubblica i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI

La RGS ha pubblicato i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel Modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI (IMU, Addizionale com.le, IPT e RC Auto), comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2021 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.
I dati relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando i versamenti effettuati nell’anno 2021, non hanno subito variazioni rispetto a quelli provvisori pubblicati con il precedente comunicato e sono, pertanto, definitivi.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono riportati nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – la RGS ribadisce che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2021 dei comuni per i quali nel Modello COVID-19/2021 saranno valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2021 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo, sul saldo complessivo della certificazione, il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la RGS, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addizionale comunale IRPEF, sono stati azzerati gli importi versati nel 2020 e 2021 a favore degli enti che non hanno istituito il predetto tributo, ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero nel 2020 e nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, pubblicati i dati provvisori di IMU, Add.le Irpef, IPT e RC Auto

Nelle more della messa in linea, sull’applicativo pareggio di bilancio, dei modelli relativi alla certificazione 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che avverrà alla fine del mese di marzo 2022, al fine di facilitare le simulazioni di compilazione dei modelli excel, la RGS ha pubblicato i dati relativi alle voci di entrata che nel predetto modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI.
Nelle predette Tabelle sono riportati, per singolo ente, i dati riferiti sia all’anno 2021 sia all’anno 2019.
Con riferimento al 2019, i dati pubblicati sono gli stessi che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1-Entrate del Modello COVID-19/2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Nello specifico, i dati in parola corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19 relativo alla certificazione 2020, fatta eccezione per la voce Addizionale comunale IRPEF per la quale, invece, sono stati presi in considerazione i dati di cui alla colonna “Accertamenti 2020 (a)” del Modello COVID-19 relativo alla certificazione del 2020 (Cfr. paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021).

Con riferimento al 2021, invece, i dati pubblicati sono dati provvisori, comunicati dal Dipartimento delle Finanze ed aggiornati al 7 febbraio 2022. In particolare, per i versamenti F24, si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2021 effettuate entro il 28 gennaio 2022, e, di quelli risultanti dalle deleghe di versamento relative alle altre entrate tributarie effettuate entro il 31 dicembre 2021. Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

Con riferimento ai dati di gettito relativi all’Addizionale comunale IRPEF, la RGS precisa quanto segue:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori di gettito 2021 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2021 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2021 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori di gettito 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

I dati definitivi, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2021, saranno resi disponibili a partire dai primi giorni del mese di marzo 2022, in quanto, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2021 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.

Utilizzo Fondi Covid entro il 31 dicembre 2022, la FAQ del MEF

Con la FAQ n. 43 del 31 gennaio 2022 la RGS fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo nel 2022 delle risorse del c.d. Fondone Covid e successivi rifinanziamenti e dei ristori di spesa per il biennio 2020 e 2021.

Al riguardo, il MEF ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it).

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni per mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Fondone Covid

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della finanza locale, con effetti di pubblicità legale, il decreto dell’8 settembre 2021 che determina le sanzioni per gli enti che non hanno inviato o hanno inviato tardivamente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 1 – Riduzione dell’80%
 Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 2 – Riduzione del 90%
 Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 3 – Riduzione del 100%