Certificazione Covid 2022: Pubblicati i dati IMU, Add.le Comunale IRPEF, IPT e RC Auto

La Ragioneria Generale dello Stato, nelle more della messa in linea sull’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it dei modelli relativi alla certificazione, per l’anno 2022, della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista per le prime settimane di aprile 2023, ha pubblicato i dati relativi alle voci di entrata che nel richiamato modello COVID-19/2022 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI.

Nelle predette Tabelle sono riportati, per singolo ente, i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021).

Con riferimento al 2022, invece, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, sono dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, per quel che concerne i versamenti F24 relativi all’IMU, si tratta di dati di gettito provvisori, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2022 presentate entro il 27 gennaio 2023, mentre, per le altre entrate, i dati sono definitivi in quanto risultanti dai versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, la RGS ritiene utile far presente quanto segue:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Infine, i dati 2022 pubblicati sono provvisori solo in riferimento ai versamenti IMU; i dati definitivi, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, saranno resi disponibili a partire dai primi giorni del mese di marzo 2023, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2022 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato città allo schema di decreto concernente la certificazione dei fondi Covid 2022

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il modello COVID-19/2022 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l’anno 2021, mettendo a confronto i dati degli anni 2022 e 2019, con la novità che gli enti dovranno attestare nella stessa certificazione anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Gli enti locali sono tenuti, inoltre, a riportare la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell’anno 2023, ma limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023. Si segnala che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalla Certificazione Covid-19 per l’anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l’ammontare residuo è superiore all’importo di 100 euro. Pertanto, i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all’importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali. La scadenza della certificazione è fissata al 30 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION