Equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per cause di servizio personale Polizia Locale

Con la Circolare DAIT n. 5/2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce le istruzioni in merito ai criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al citato decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2025, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. È comunque data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di formulare, sempre telematicamente entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025 una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.

Il Ministero effettuerà un’attività di monitoraggio della spesa ed eseguirà, anche a campione, verifiche della documentazione relativa alla liquidazione delle
istanze accolte per i comuni che presenteranno un andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza pubblica dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ove dal monitoraggio si rilevassero spese non ammissibili al rimborso, si provvederà al recupero delle suddette somme a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti al comune interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta la procedura per la certificazione del contributo indennità amministratori 2023

La procedura di certificazione riguardante il contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario  verrà riaperta fino alle ore 12 del 3 marzo 2025. Lo ha deciso il Ministero dell’interno a seguito segnalazione di enti che hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

I comuni potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione. Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale della finanza locale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 12 del 3 marzo 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione TBEL. Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva

Con comunicato del 6 dicembre 2024, la Direzione centrale della Finanza Locale ricorda che a decorrere dall’1° agosto 2024 ed entro le ore 24:00 del 2 dicembre 2024 è stato reso disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, per consentire ad ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva (articolo 41-bis del decreto-legge n.50 del 2017 e articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n.160 del 2019), per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

Ciascun ente locale è stato chiamato all’adempimento con apposita Pec del 10 luglio 2024 e successivamente richiamato con apposita PEC del 7 novembre 2024. Ad oggi la procedura è chiusa. Pertanto non è possibile riaprire i termini per la presentazione del certificato di rendicontazione.

Nel sottolineare nuovamente che l’inadempimento al rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato, la Direzione  prima di procedere ai relativi recuperi, consentirà di certificare le situazioni che non hanno raggiunto la corretta acquisizione finale in occasione del prossimo certificato di rendiconto anno 2025, che sarà comunicato in modo analogo e l’adempimento potrà essere fatto con modalità analoghe a quelle dell’anno corrente.

Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono all’adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione del contributo statale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Riapertura procedura di certificazione contributo indennità amministratori fino al 31 dicembre 2024

Alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

Tenuto conto delle istanze pervenute, il Ministero dell’interno ha deciso di procedere alla riapertura della procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto fino alla data del 31 dicembre 2024. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione e, a chiusura della procedura, fare riferimento agli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito. Inoltre, dovranno caricare nel sistema una nuova quietanza, indicando la nuova e corretta somma generata dal sistema.

Al termine di tale procedura, la differenza tra l’importo correttamente riversato e quello riversato in precedenza, potrà essere rimborsato, previa fornitura di adeguata prova documentale, mediante la presentazione all’Ufficio II -Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli enti locali, di istanza ex articolo 68 del decreto ministeriale del 29 maggio 2007, recante “Approvazione delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato”. Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento entro la data del 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Perdita di gettito IMU, fratti 2021: Certificazione entro il 7 novembre 2024

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2024 (G.U. n. 182 del 05-08-2024), sono state approvate le modalità di certificazione per la perdita di gettito IMU per l’anno 2021, destinata ai Comuni che hanno subito questa perdita a causa dell’esenzione IMU per i locatori con convalida di sfratto per morosità, accertata al 31 dicembre 2023.

Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell’acconto erogato con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni ivi indicate non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.
Sono tenuti alla certificazione – che deve includere l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 – anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.

La certificazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato disponibile nell‘area riservata a decorrere dall’8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024. Eventuali proroghe del termine di chiusura della certificazione potranno essere disposte con decreto del direttore centrale per finanza locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Certificazione contributo 2023 incremento indennità amministratori entro il 31 ottobre 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, a decorrere dal 3 luglio 2024 sarà resa disponibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’utilizzo del contributo per l’incremento dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa, unicamente con le consuete modalità telematiche, entro il termine del 31 ottobre 2024.

Nell’invitare ad una attenta lettura delle istruzioni per compilazione del certificato, reperibili nelle risorse correlate al presente comunicato, la Direzione Centrale presente che la mancata trasmissione comporterà inevitabilmente l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo.

Istruzioni per la compilazione 

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione fondo incremento indennità amministratori 2022: riapertura portale fino al 15 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato circa l’utilizzo del contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

Viene ricordato, a tal fine:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente fino al 15 maggio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che è disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2024.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2023.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il Ministero richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegato:
Lettera ai Comuni

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023

Con decreto del 27 marzo 2024, il Ministero dell’interno ha approvato il modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali, come previsto dall’articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall’articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 2 aprile 2024, a pena di decadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2024 (quadriennio 2020/2023)

Con la Circolare DAIT n. 14/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni per la certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali da presentarsi entro il termine perentorio del 31 marzo.

Come noto, con decreto .legislativo 14 marzo 20 Il, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo l, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IV A servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna nonché le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato.

Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

 

La redazione PERK SOLUTION