Anac: entro il 31/1 le stazioni appaltanti qualificate devono comunicare le disponibilità piattaforme digitali certificate

Anac ricorda che entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende, come noto, la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Pnrr: Gli enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza

Per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, nell’ambito del Pnrr e del Piano degli investimenti complementari (Pnc), gli enti locali non possono avvalersi di soggetti che non siano qualificati né come centrali di committenza né come soggetti aggregatori. Non è possibile nemmeno servirsi di soggetti che non risultino iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Lo chiarisce un comunicato del presidente Anac  del 1° febbraio 2023 in seguito a numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da soggetti che non sono centrali di committenza né sono iscritti al registro delle società in house gestito dall’Anac.

L’Autorità ricorda che il decreto governance Pnrr n. 77 del 31 maggio 2021 ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Un operatore economico privato può offrire attività di committenza ausiliaria (come ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) ma nel rispetto dei princìpi previsti dal codice appalti per gli affidamenti diretti, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti oltre che al rispetto del principio di rotazione. Anac avverte che, ad esempio, risultano elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve. Nell’ipotesi, quindi, in cui non sia possibile procedere all’accorpamento degli affidamenti, dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei RUP: anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice. Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il Pnrr. Quanto alla clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, le stazioni appaltanti sono invitate a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza: c’è tempo fino al 22 maggio

Concluse le Consultazioni on line sulle Linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti, c’è tempo fino al prossimo 22 maggio 2022 per la comunicazione delle informazioni da autodichiarare e la raccolta dati che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiesto alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione delle stesse.

L’Autorità aveva avviato l’acquisizione delle osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo delle Linee guida sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi provvisoriamente assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti.

Stazioni appaltanti e centrali di committenza, per il tramite del proprio Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), possono presentare la propria manifestazione di interesse, comunicando le informazioni previste nelle Linee Guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, tramite il servizio AUSA.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza. Consultazione on line

Fino al 10 maggio p.v. sono in consultazione pubblica le “Linee guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Al riguardo, l’ANAC intende acquisire osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla presente consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Approvate le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Con la delibera 141 del 30 marzo 2022, Anac ha approvato le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta di uno dei punti qualificanti del Pnrr, premessa fondamentale per poi varare la riforma del nuovo Codice degli Appalti. Le Linee guida indicano le modalità operative per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. E’ stata avviata una consultazione pubblica sulle Linee guida con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni. Gli Stakeholder devono inviare le loro osservazioni utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni entro le ore 24.00 del 10 maggio 2022.
Le Linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di intesa avente ad oggetto «l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza», sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2021 e forniscono indicazioni circa le modalità operative per l’attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC

Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, ANAC interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli obblighi di fornitore e amministrazione. Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.
In particolare, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
• supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione.
• pianificano, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le gare da approntare nel periodo di riferimento;
• definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante.
• definiscono, altresì, le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione;
• disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo;
• controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione;
• possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION