Censimento partecipate, termine prorogato al 18 giugno 2021

Il dipartimento del Tesoro, al fine di dar seguito alle numerose richieste di supporto ricevute negli ultimi giorni, rende noto che la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 17 del d.l.. n. 90/2014, proseguirà fino al 18 giugno 2021.
Le Amministrazione potranno comunque procedere  alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.
Per informazioni sull’adempimento si rimanda allavviso del 3 marzo 2021 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento delle partecipazioni, c’è tempo fino al 17 luglio 2020

Il Dipartimento del Tesoro con comunicato del 23 giugno scorso ricorda che la rilevazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, terminerà il 17 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie per l’emergenza Covid-19.
Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere inserito il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Viene precisato che la trasmissione del provvedimento alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP può essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni. La Struttura non terrà conto delle comunicazioni dei provvedimenti effettuate attraverso altri canali (ad esempio inoltrate via PEC). Resta fermo l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION