Riparto contributi spettanti ai Comuni per l’anno 2023 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 29 dicembre 2023, rende noto che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dello scorso 21 dicembre, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2023 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF” i cui ristori, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’interno.

In particolare, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF, così costituito:

  • euro 147.487.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;
  • euro 57.180.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti;
  • somme corrispondenti alle minori entrate per la dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio-novembre 2022 a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 160, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, pari a euro 18.000.000,00 come residuo di lettera F) per l’anno 2022.

A seguito di richiesta del Ministero dell’interno del 31 ottobre 2023, con nota n.74285 del 15 dicembre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all’esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell’interno i relativi piani di riparto:

Allegato 1 – Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi – Anno 2023;

Allegato 2 – Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca – anno 2023.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n.4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell’importo teorico spettante, determinando un’economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cedolare secca anche in caso di riduzione del canone di locazione per emergenza covid-19

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 165 del 9 marzo 2021, ha chiarito che l’applicazione della riduzione del 10% del canone di locazione, prevista da un nuovo accordo territoriale sottoscritto tra Comune e associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, non preclude il riconoscimento del regime agevolativo della cedolare secca, di cui all’art. 3 comma 11 del d.lgs. 23/2011. Tale soluzione prescinde dalla circostanza che la citata clausola venga inserita direttamente all’interno del contratto ovvero sia prevista in autonoma scrittura privata da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione. Nel caso di specie, l’Accordo territoriale sulle locazioni abitative applicabile nel Comune X e nei Comuni limitrofi, all’articolo 21 detta “Misure dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19”.
In particolare, nel premettere che “l’attuale situazione emergenziale sanitaria ed economica (…) colpisce tutta la comunità” e “che pertanto si rende necessario attuare procedure e misure eccezionali, temporanee ed urgenti rivolte ad agevolare il mantenimento del tessuto economico e sociale” ritiene “opportuno recuperare all’interno del mercato locativo residenziale gli immobili in precedenza destinati ad attività turistico-ricettive sostenendo con ciò il recupero del tessuto urbano e sociale”. Al riguardo, le OO.SS. firmatarie dell’Accordo hanno concordato “che per i contratti stipulati sotto la vigenza del presente accordo e per un periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, (…) verrà operata una riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%. La riduzione perderà automaticamente efficacia dopo sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo salva proroga”.
Lo stesso articolo dell’Accordo ha previsto che laddove venga sottoscritto un contatto con riduzione obbligatoria del canone massimo, verranno riconosciute al locatore le agevolazioni IMU previste per il periodo in cui la riduzione del canone sarà sussistente, a condizione del riconoscimento e mantenimento delle misure fiscali di cedolare secca da parte della Agenzia delle entrate. La citata clausola contrattuale presenta il carattere della temporaneità e della obbligatorietà; le parti contrattuali, quindi, non manifestano alcuna volontà e/o facoltà in ordine alla sua automatica applicazione temporanea all’interno del contratto di locazione immobiliare. In altri termini, al sussistere delle condizioni individuate nell’articolo 21 dell’Accordo la citata disposizione si introduce obbligatoriamente nel contratto di locazione, pena la non conformità del contratto a quanto disposto nell’accordo territoriale.
L’Agenzia ritiene che la descritta previsione contrattuale sia compatibile e non contrasti con la previsione di cui al comma 11, dell’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo cui «Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo (…). L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Ne consegue che il regime agevolativo della “cedolare secca” non sia impedito dall’eventuale efficacia di tale clausola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION