CDP, Nuove modalità per la presentazione delle domande di diverso utilizzo

CDP comunica ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane che dal 28/01/2021 anche le richieste di Diverso Utilizzo dei finanziamenti potranno essere presentate online, tramite un portale dedicato, denominato “DOL – DU”. Con il nuovo portale, che si affianca alla “DOL” (utilizzata per le richieste di nuovi prestiti), CDP rafforza i propri servizi agli enti locali, consentendo di accrescere l’efficienza delle interazioni nei relativi processi, grazie alla rapidità caratteristica del canale web. Così, l’intero ciclo di vita di un prestito potrà essere gestito digitalmente: dalla fase della richiesta, a quella dell’erogazione, fino alla gestione post-concessione, nella quale si collocano, tra l’altro, i Diversi Utilizzi.
Si anticipa che dal 1° marzo 2021 il portale DOL – DU diventerà l’unico canale attraverso il quale inviare richieste di Diverso Utilizzo; pertanto, da tale data, non saranno più accoglibili le istanze che dovessero essere inoltrare con le modalità attualmente in uso (es. PEC).
Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800 020 030.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti Locali

Per favorire la programmazione delle attività finanziarie di fine anno, la Cassa depositi e prestiti, con avviso del 6 novembre u.s., informa gli enti locali che
– le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo), n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive) e n. 1294/2019 (anticipazioni sul Fondo Rotativo per la Progettualità), devono pervenire a CDP entro il 15 dicembre 2020;
le proposte contrattuali, complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, devono essere inviatw entro le ore 12:00 del 28 dicembre 2020; in ogni caso, per un’efficace gestione delle richieste di finanziamento, gli Enti devono trasmettere tempestivamente le proposte contrattuali;
le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2020, devono essere complete in ogni loro parte e inviate entro l’11 dicembre 2020.
Per l’incasso delle rate dei prestiti in scadenza il 31 dicembre 2020, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 31 dicembre 2020.
Analogamente, per il rimborso delle Anticipazioni di Liquidità concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 30 dicembre 2020.
Le richieste di diverso utilizzo dei prestiti potranno subire un rallentamento nella fase istruttoria, per consentire il perfezionamento prioritario delle domande di finanziamento.
Per quanto riguarda la determinazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni dei prestiti, CDP si fa presente che l’11 dicembre 2020 saranno pubblicate le condizioni, con validità dalle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020, da applicare alle proposte contrattuali, complete e valide, inviate successivamente alle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 ed entro il termine delle ore 12:00 del 28 dicembre 2020.
Le domande di finanziamento per le quali non sarà perfezionata la concessione entro il mese di dicembre 2020 verranno annullate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Infrastrutture: CDP e UPI firmano un protocollo di collaborazione

Cassa Depositi e Prestiti e Unione Province d’Italia hanno firmato un protocollo d’intesa con cui definire i principi regolatori della loro cooperazione, finalizzata a identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale su cui CDP fornirà assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 province delle regioni a statuto ordinario.
Grazie all’accordo, UPI diffonderà alle province coinvolte le informazioni relative alle attività di consulenza di CDP in relazione ad aspetti progettuali, tecnico amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo di progetti e interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica.
Sempre UPI – attraverso i propri canali di comunicazione, gli eventi dedicati, i seminari, i momenti di formazione e i webinar – presenterà alle province la possibilità di avvalersi delle attività di consulenza di CDP. Inoltre, UPI si impegna, per il tramite delle UPI Regionali e delle Province, ad assicurare a CDP delle sedi idonee per organizzare eventi di presentazione dei propri servizi agli enti locali su tutto il territorio nazionale.
CDP, a fronte della sottoscrizione di ulteriori protocolli con ciascuna provincia interessata, potrà poi fornire assistenza in relazione all’iter progettuale, procedurale, amministrativo e finanziario su alcuni specifici interventi. Questi ultimi saranno individuati da CDP e UPI con uno screening congiunto dei progetti indicati dalle province.
In una prima fase, saranno avviate le interlocuzioni con le province, per il tramite di UPI, per la realizzazione di un monitoraggio per la raccolta dei dati relativi ai progetti e per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni. Successivamente, sarà poi individuato un elenco di opere più significative in termini di investimenti, innovatività ed importanza per i territori che potranno essere oggetto di collaborazione tra CDP ed i singoli enti.
In base alle informazioni raccolte e all’interesse mostrato dalle Province, si potranno individuare alcuni progetti “pilota” su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP. A questo punto, partirà la seconda fase ossia quella della sottoscrizione di protocolli attuativi specifici tra CDP e gli enti individuati.
I progetti che potranno essere supportati da Cassa Depositi e Prestiti ricadranno all’interno di due fattispecie: quelli finanziati totalmente con contributo pubblico e quelli finanziati con contributo pubblico solo parzialmente. In questa ultima fattispecie potrà essere valutato il ricorso, con il supporto di CDP, a forme di partenariato pubblico-privato.
CDP, inoltre, potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte delle province nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari tempo per tempo vigenti (fonte CDP-UPI).

 

CDP, le FAQ sulla rinegoziazione dei prestiti 2020

Sono state pubblicate dalla Cassa Depositi e Prestiti le FAQ ricorrenti sulla procedura di rinegoziazione prestiti 2020.

Rinegoziazione prestiti CDP 2020

Quali Enti sono interessati dall’iniziativa?
CDP ha approvato una operazione di rinegoziazione in favore di Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

L’operazione di rinegoziazione CDP prevede misure quali quelle disposte dall’art.112 del Decreto c.d. Cura Italia “Sospensione quota capitale enti locali”?
No, l’operazione di rinegoziazione deliberata da CDP riguarda esclusivamente le posizioni di prestito di propria titolarità e prevede caratteristiche peculiari, mentre quella di cui all’art. 112 si riferisce ai soli prestiti gestiti da CDP per conto del MEF.

A seguito della deliberazione delle operazioni di rinegoziazione da parte di CDP, come sono rese note le caratteristiche delle stesse e le modalità di adesione?
In analogia a precedenti operazioni di rinegoziazione, le condizioni e i termini di tale operazione sono state definite in una apposita Circolare CDP, la n. 1300 (di seguito la “Circolare”) che descrive in dettaglio tutte le informazioni utili per valutare l’adesione all’iniziativa.

Come si può aderire all’iniziativa?
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, nel periodo di adesione, l’elenco dei prestiti rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).

Quali prestiti non potranno comunque essere rinegoziati?
La Circolare individua esaustivamente i prestiti che non potranno essere rinegoziati in funzione delle loro caratteristiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune tra le principali cause di esclusione:
prestiti intestati ad Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 di cui al piano di ammortamento originario;
prestiti intestati ad Enti morosi o in condizione di dissesto finanziario per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
prestiti intestati ad Enti che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 (cfr. art. 163 TUEL).

L’operazione può essere autorizzata con una delibera di giunta?
No, è necessaria una delibera di Consiglio (esecutiva a tutti gli effetti di legge) i cui estremi devono essere indicati nella determina a contrattare.

Da dove è possibile accedere all’Applicativo?
Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. Preventivamente all’apertura della finestra temporale di adesione, è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell’utenza che sarà utilizzata per l’accesso al portale ELPA. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione.

Entro quale data si può aderire alla Rinegoziazione nell’Applicativo?
Il periodo di adesione va dal 6 al 27 maggio 2020.

Quali sono le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili degli enti locali?
Le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili sono puntualmente individuate dalla Circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune delle principali caratteristiche:

  1. a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
  2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data ≥ EUR 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

I prestiti rinegoziabili per ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile attraverso l’Applicativo.

Quali sono le condizioni economiche dell’operazione?
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Quali sono i principali effetti della rinegoziazione?
I principali effetti dell’adesione alla rinegoziazione sono i seguenti:
la durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata);
corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”).

È possibile allungare la durata dei prestiti?
La durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata).

Per poter aderire all’iniziativa, occorre necessariamente rinegoziare tutti i Prestiti Rinegoziabili?
No, mediante l’applicativo ciascun ente può selezionare i mutui che intende rinegoziare.
Quelli non selezionati continueranno ad essere disciplinati dai contratti vigenti.

Qual è la documentazione richiesta per aderire all’iniziativa?
La documentazione da presentare, di seguito sinteticamente riepilogata, è puntualmente elencata nella Circolare, deve essere firmata digitalmente e, tranne la delegazione di pagamento, deve essere trasmessa tramite l’applicativo:

  1. a) proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione;
  2. b) determinazione a contrattare;
  3. c) modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
  4. d) consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy;
  5. e) delegazioni di pagamento in originale.

Entro quale data la CDP deve ricevere la documentazione istruttoria?
Entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 per la documentazione da trasmettere mediante l’applicativo. Entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 per gli originali cartacei delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato. In considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le predette delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione dei rapporti rinegoziati.

La Circolare CDP n. 1300 prevede che le delegazioni di pagamento debbano “essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano”. E’ possibile procedere alla trasmissione delle delegazioni di pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata?
Sì, è possibile, a condizione che tramite PEC sia trasmesso l’originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall’applicativo di CDP), completo della relata di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini, a titolo esemplificativo, se un Ente rinegozia 7 prestiti, dovrà inviare – con unica PEC – 7 distinte delegazioni di pagamento (ossia, 7 distinti file). In funzione della numerosità delle delegazioni di pagamento da inviare, l’Ente potrà anche procedere con più trasmissioni via PEC, purché, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo del 30 luglio 2020 stabilito dalla Circolare n. 1300.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

CDP, al via dal 6 maggio il piano di rinegoziazione mutui per emergenza COVID-19

La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la circolare n. 1300 contenente le modalità operative per aderire al nuovo piano di rinegoziazione mutui per gli enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome). L’iniziativa mira a liberare risorse di bilancio per supportare le amministrazioni locali ad affrontare l’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, potranno essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli negoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non potranno, invece, essere rinegoziati i prestiti:

  • rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
  • trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
  • intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
  • intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della “Zona Rossa”), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
  • concessi in base a leggi speciali.

L’operazione di rinegoziazione comporterà:

  • la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
  • la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
  • la corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;

La scadenza del Prestito Rinegoziato viene fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, mentre rimane invariata per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.
CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l’elenco dei Prestiti Originari e le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet, con un apposito applicativo informatico di gestione. Il perfezionamento della rinegoziazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 3 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, le nuove misure straordinarie per gli enti territoriali

Il Consiglio di amministrazione di CDP ha approvato la più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni e libererà risorse per 1,4 miliardi di euro, offrendo un supporto finanziario a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per far fronte all’emergenza. Saranno 7.200 gli enti che potranno rinegoziare circa 135 mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare, senza vincolo di destinazione, anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa si aggiunge a quella già varata nelle scorse settimane relativa alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni ricompresi nell’iniziale zona rossa delle regioni Lombardia e Veneto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION