Monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto

Con l’orientamento applicativo CFL228 l’Aran fornisce indicazione in merito alle regole dettate dal CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto.

L’Agenzia ricorda che la nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per  attività lavorativa prestata  al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all’autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell’istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022.  Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.

 

La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti dell’ARAN sulle progressione tra le aree nel comparto delle Funzioni locali

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 208 chiarisce le differenze e gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo CCNL.

La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

Per quanto riguarda gli elementi comuni, in entrambi i casi:

  • vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;
  • la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO);
  • occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

 

Incremento indennità di vigilanza: i chiarimenti di Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 201, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 99 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che “Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1” (1° di aprile 2023).

La norma contrattuale come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).

 

La redazione PERK SOLUTION

Firmato in via definitiva il CCNL Funzioni Locali 2019/2021

È stato firmato oggi, 16 novembre, in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 4 agosto scorso. Un contratto innovativo che dà avvio ad un importante ed atteso percorso di riqualificazione e valorizzazione, un nuovo impianto ordinamentale che deve rispondere al complesso dell’articolato sistema delle professioni negli Enti.

“Il confronto costruttivo tra Aran e sindacati, che ringrazio, ci permette di tagliare un altro significativo traguardo nel percorso di rilancio dei rinnovi contrattuali – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione -, a conferma della centralità nell’agenda del governo del tema del lavoro pubblico. Dopo il contratto della sanità e quello della scuola, diamo un altro segnale di attenzione a dei lavoratori cruciali per lo sviluppo del Paese perché, con competenza e impegno, garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini”.

Nell’accordo vi sono numerose e rilevanti innovazioni sugli aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a poco meno di 1.900 euro. È stata messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. A completamento del sistema di classificazione, è prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, che ne aumenta la rilevanza. Tra le novità, poi, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

CCNL Funzioni Locali: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all’accordo per il personale della carriera diplomatica.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all’Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell’Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell’ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica.

Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021

L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Il contratto riguarda circa 430mila dipendenti.

L’accordo si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è pari a euro 100,27 mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa euro 1.727,63.

È stata innanzitutto operata una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli Enti. A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza.

È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Nell’Ipotesi è stata individuata una soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.

È stata poi introdotta un’importante novità relativa alla disciplina del giorno festivo infra settimanale per il personale turnista. Istituita, inoltre, una nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione ad Ordini professionali. Anche il sistema delle relazioni sindacali ha visto una importante revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

L’Ipotesi ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti. Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Nuovo CCNL Funzioni Locali, prosegue il negoziato per il rinnovo

Prosegue il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il nuovo sistema di classificazione proposto dall’ARAN vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’articolazione in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna area. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Tutti i profili precedentemente ascritti alla previgente categoria A non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree de sono da considerarsi ad esaurimento.
Per quanto riguarda le progressioni all’interno delle aree, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria, agli stessi potranno essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite;
e) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo;
f) in sede di contrattazione integrativa è possibile definire criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati nel rispetto del principio di non discriminazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comitato di settore approva atto d’indirizzo per rinnovo contratto personale non dirigente

Nella riunione congiunta dell’8 settembre i Comitati di Settore Regioni-Sanità e Autonomie locali hanno approvato e trasmesso all’ARAN l’Atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021, interessando 430.000 dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di Commercio.

“Il nuovo contratto non si limiterà alla distribuzione degli aumenti contrattuali, ma interverrà su alcuni ambiti strategici per il rafforzamento delle nostre organizzazioni e il potenziamento dell’azione amministrativa” affermano Jacopo Massaro, presidente del Comitato di settore Autonomie locali e Davide Carlo Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni – Sanità. “Un primo fronte – spiegano – è quello della valorizzazione delle posizioni organizzative a cui sono conferiti incarichi implicanti maggiori responsabilità gestionali o livelli più elevati di autonomia e specializzazione professionale, bilanciata dalla possibilità di orientare il sistema di verifica degli obiettivi anche ai fini della permanenza nell’incarico. L’ Atto di indirizzo chiede poi di proseguire nel percorso delle semplificazioni procedurali avviato nella tornata contrattuale 2016/2018. Tale semplificazione deve interessare sia la disciplina delle progressioni economiche, per le quali si devono perseguire gli obiettivi di maggiore inclusività e scansione temporale dei passaggi nella vita lavorativa, ferma comunque la correlazione con la valutazione individuale, che le modalità di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, che sono ancora caratterizzati da tecnicismi eccessivi. Rispetto alla distribuzione del fondo, inoltre, i Comitati di settore chiedono di concentrare la contrattazione di secondo livello sulle risorse destinabili alla performance, alle premialità e alle progressioni economiche, rimettendo gli istituti indennitari alle scelte organizzative degli Enti. Il nuovo Contratto dovrà infine affrontare la sfida dell’adeguamento degli istituti contrattuali interessati dalle nuove modalità lavorative a distanza, preservando comunque le competenze datoriali sulle materie relative all’organizzazione degli uffici, e promuovere la formazione come investimento organizzativo sulle competenze professionali e sulle abilità lavorative necessarie per rispondere a una domanda di servizi rivoluzionata in questi ultimi anni”.

Sottoscritta l’ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo 2019-2021

In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019-2021).
Il testo contrattuale, primo atto della nuova stagione negoziale, definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Vengono confermanti, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Per quanto attiene alle Aree della dirigenza, ferma restando l’articolazione nelle quattro aree già definite dal precedente CCNQ, le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il negoziato al fine di definirne la composizione.
L’accordo raggiunto permette, non appena ricevuti gli atti di indirizzo, di avviare le trattative contrattuali 2019-2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti e Segretari

Il 17 dicembre 2019, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali, al termine di una trattiva condotta tutta in videoconferenza.
Il nuovo testo contrattuale prevede una parte comune e tre Sezioni speciali dedicate alle tre categorie di Dirigenti destinatari, la parte comune regola istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida fondamentali: a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l’altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare; b) armonizzazione degli istituti normativi del c.d. “pacchetto sociale” ( congedi, ferie solidali, etc.) già inseriti nei contratti di comparto e delle aree dirigenziali di questa tornata; c) “manutenzione” di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali.
Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all’attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.
Il contratto si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.
Sotto il profilo economico, In CCNL riconosce incrementi a regime del 3,48%, distribuiti in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario.
In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi delle due distinte sezioni della dirigenza semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo e, per quanto riguarda la sezione dei Segretari Comunali e Provinciali, introduce una parziale rivisitazione del trattamento giuridico ed economico del personale destinatario con alcuni interventi finalizzati a rendere più omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante personale dell’Area delle Funzioni Locali (Fonte ARAN).