Quaderno operativo Anci su disciplina figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo n. 44, sulla disciplina delle figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021 del 16 novembre 2022.
Il CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021 è nuovamente intervenuto sulla disciplina giuridica ed economica degli incarichi (già) di posizione organizzativa (P.O.), oggi denominati di elevata qualificazione.
L’assetto complessivo ed esaustivo di tale disciplina (Capo II del Titolo III del CCNL 16/11/2022, artt. 16 e ss.) resta, in linea di massima, analogo a quello (oggi espressamente disapplicato) a suo tempo rideterminato con il CCNL del precedente triennio 2016-2018 (artt. 13 e ss. del CCNL 21/5/2018), quale descritto nell’apposito Quaderno operativo ANCI n. 18.
Il nuovo CCNL reca rilevanti novità sui requisiti e le conoscenze richieste per l’attribuzione degli incarichi, notevolmente sviluppati rispetto al precedente assetto contrattuale delle P.O., in stretta correlazione all’introduzione, nel nuovo ordinamento professionale, dell’area “funzionari ed elevate qualificazioni” (già categoria D).
Il Quaderno operativo ha l’obiettivo di offrire un supporto tecnico gratuito agli Enti ed è arricchito con la modulistica dello schema di deliberazione per la disciplina delle E.Q., regolamento per i criteri di conferimento degli incarichi e relativa graduazione con un fac-simile di scheda di analisi per l’attribuzione dei punteggi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, arretrati contrattuali ai dipendenti cessati prima della sottoscrizione del nuovo CCNL

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL206, fornisce chiarimenti in merito alla corresponsione degli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettanti a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL.

Atteso che come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, l’Agenzia conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo – antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL – coperto dai suddetti incrementi. Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).

 

La redazione PERK SOLUTION