Incompatibilità del Consigliere comunale quando vi è un giudizio pendente con il Comune

Il Ministero dell’interno, chiamato ad esprimere il proprio orientamento in merito alla contestabilità della causa di incompatibilità, di cui all’articolo 63 comma 1 n. 4 del TUEL, a causa di un contenzioso tra un consigliere e un Comune in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, ha ribadito che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, quando vi è un giudizio pendente tra il comune e un consigliere comunale. Le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. Deve trattarsi, dunque, di una effettiva controversia giudiziaria e non di una lite potenziale o di un contrasto potenziale, o reale, di interessi. La “lite” deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte.
Pertanto, in pendenza di giudizio tra Consigliere e Comune, in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, sussiste, nei confronti dell’amministratore, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1 n. 4 TUEL. Spetta al consiglio comunale la verifica della sussistenza di cause ostative all’espletamento del mandato elettivo, secondo la procedura di cui all’art. 69 TUEL, che garantisca il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa ostativa contestata.
Non è possibile, inoltre, sospendere il procedimento di verifica eventualmente già avviato in attesa dell’esito del contenzioso, né decidere con una convalida con riserva perché ciò vanificherebbe la ratio dell’art. 41 TUEL che richiederebbe invece la verifica della legittima costituzione dell’organo consiliare come primo adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consigliere comunale, causa di incompatibilità per contenzioso con una società partecipata

Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 267/2000 per lite pendente nel caso in cui la lite è pendente tra l’amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, e la società controllata dal comune. Inoltre, poiché il fatto generatore della controversia è riconducibile all’esercizio delle funzioni di controllo esercitata dall’amministratore, è applicabile l’esimente di cui al comma 3 dell’art. 63 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene il dovere di astensione previsto dall’articolo 78, comma 2, TUOEL, esso sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza sono portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità rispetto a quello, generale dell’organo di cui fa parte. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere concernente l’applicazione del dovere di astensione di cui all’art. 78, comma 2, d. lgs. 267/2000 (T.U.O.E.L.) con riferimento ad un consigliere comunale nei confronti del quale pende una lite instaurata da una società controllata dal comune stesso. Nella richiesta di parere viene evidenziato che il predetto amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, è stato citato in giudizio dalla menzionata società controllata per presunti danni derivanti da dichiarazioni rese alla stampa nell’esercizio delle proprie funzioni, così da prefigurare una situazione di conflitto di interessi in capo all’interessato rispetto all’assolvimento dello specifico mandato consiliare di cui lo stesso è titolare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION