Incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad avere parte in appalti nell’interesse dell’ente

L’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, dispone una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente ed indirettamente in appalti nell’interesse del comune. E’ rilevante l’affidamento della gestione dei servizi socio – assistenziali del comune ad una fondazione nel cui consiglio di amministrazione il consigliere comunale riveste il ruolo di presidente. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in risposta  in merito alla possibile sussistenza di una causa di incompatibilità ai sensi dell’art.63 commi 1 e 2 in capo ad un consigliere comunale.

Nel caso di specie il Comune ha affidato ad una fondazione, che gestisce sul territorio comunale una struttura di accoglienza per anziani – nel cui consiglio di amministrazione il consigliere riveste la carica di presidente – il servizio di assistenza domiciliare comunale per la durata di un anno, servizio che in precedenza veniva svolto da una dipendente cessata perché collocata a riposo. Il Ministero ricorda che l’art.63 disciplina le cc.dd. incompatibilità d’interessi, le quali hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.

L’affidamento presuppone la stipula di un contratto e, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di affidamento di appalti pubblici, (cfr. Tar Basilicata n.194 del 20.03.2018) all’esito dell’espletamento della gara, dopo la stipula del contratto tra il Comune e l’aggiudicatario, sorge per l’appaltatore/consigliere comunale l’incompatibilità di cui all’art.63 comma 1 n.2. Inoltre, l’assenza di finalità di lucro dell’attività svolta dalla fondazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di incompatibilità. Il comma 2 dell’art.63 ha, infatti, escluso l’applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte in pubblici registri dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto di interessi, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l’interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell’ente che gestisce il servizio e quello che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce. In ogni caso,  la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità è rimessa al consiglio comunale. Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall’art.69 del decreto legislativo n.267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n.12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n.12529).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Causa di incompatibilità in capo ad un consigliere/assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6) in capo ad un consigliere – assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in merito alla contestabilità di una causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n. 6) TUEL in capo ad un consigliere assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art.31 comma 4-bis del dpr 380/2001 (abuso edilizio).

Secondo i tecnici del Ministero, la predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’articolo 63, comma 1, n. 6), del D.lgs. n. 267/2000 contempla due distinte ipotesi, la prima prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora”, deve quindi trattarsi di un debito verso il comune con le seguenti caratteristiche: determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato,  è maturato il termine per il suo pagamento ovvero lo stesso non è sottoposto a termine né a condizione. La seconda parte della disposizione citata, contempla l’incompatibilità in caso di “colui che avendo … un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,  abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Nel caso di specie, è emerso che che il responsabile del servizio tecnico comunale aveva ordinato al consigliere comunale, responsabile dell’abuso edilizio e occupante l’immobile, di provvedere a sua cura e spese alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi entro XXX giorni dalla notifica. Successivamente, l’ufficio tecnico, accertava l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché la mancata impugnazione della stessa, disponendo, nei confronti del predetto consigliere comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001) ingiungendo al consigliere interessato il pagamento di tale somma entro XXX giorni dalla notifica con l’avvertimento che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva e alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

Per il Ministero, l’ingiunzione di pagamento, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità. Infatti, l’ingiunzione contiene un accertamento definitivo del debito e l’intimazione al pagamento con l’espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà al recupero coatto delle somme dovute. Si configura, dunque, nel caso in specie, un debito provvisto dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, come indicato dall’articolo 63 comma 1 n. 6 del TUEL ai fini della integrazione dell’ipotesi di incompatibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità del Sindaco nei cui confronti è stato accertato il mancato pagamento dell’IMU e della TASI

Sussiste la causa di incompatibilità del Sindaco prevista dall’art.63, comma 1, n. 6) del TUEL, quando vi sia stata la notifica della cartella di pagamento, in quanto solo in seguito alla stessa ed alla sua mancata impugnazione (o alla sua impugnazione con esito negativo) può considerarsi cristallizzato l’accertamento del debito tributario, ovvero sia stata emessa ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n.639 del 1910 nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva. In caso di rateizzazione del debito la causa di incompatibilità viene meno solo al pagamento dell’ultima rata del piano di rientro del debito. È la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere concernente l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un sindaco, nei cui confronti è stato accertato il mancato pagamento dell’IMU e della TASI, debito tributario che l’amministratore avrebbe richiesto di estinguere con pagamenti rateali.
L’articolo 63, comma 1, n. 6), del D.lgs. 267/2000 dispone testualmente che: “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (…) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 (…)”. Ne consegue che è incompatibile a ricoprire la carica di sindaco colui che ha un debito liquido ed esigibile verso il comune e che, per lo stesso, sia stato legalmente messo in mora dall’ente creditore, senza che sia avvenuto il pagamento del quantum dovuto. L’incompatibilità sussiste solo nel caso in cui l’amministratore, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti del comune, abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46, del D.P.R. n.602/1973.
Il richiamo a tale ultima disposizione normativa deve ritenersi come “necessariamente riferito alla cartella di pagamento, che, qualora notificata e non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all’avviso di mora in quanto idoneo a cristallizzare definitivamente l’esistenza del debito tributario consentendo l’espropriazione forzata, e, quindi ad integrare la causa di incompatibilità prevista per colui che voglia ricoprire una delle cariche pubbliche indicate al primo comma del medesimo art.63 n.6” (così Cass. Civ., sez. I, n.10947/2015).
Pertanto, in presenza di un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, affinché possa ritenersi sussistente la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6), è necessario che ci sia stata la notifica della cartella di pagamento, in quanto solo in seguito alla stessa ed alla sua mancata impugnazione (o alla sua impugnazione con esito negativo) può considerarsi cristallizzato l’accertamento definitivo dell’esistenza del debito tributario. Inoltre, nell’ipotesi in cui il comune, avvalendosi della facoltà di procedere alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n.639 del 1910, emetta una ingiunzione di pagamento, quest’ultima, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità.
L’obbligo di pagare il debito è correlato al sorgere del diritto di credito in favore del comune ed a nulla rileva la concessione da parte dell’ente di un piano di rientro al fine di far venire meno la sussistenza della causa di incompatibilità. In caso di concessione della rateizzazione, infatti, è solo il pagamento dell’ultima rata del piano ad estinguere il debito e, dunque, a far cessare il conflitto d’interesse derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell’ente e debitore dello stesso.

Consiglieri comunali, causa incompatibilità conseguente a sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti

Sussiste la causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5 TUEL nei confronti di consigliere comunale condannato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, anche in caso di ricorso ex articolo 211 d.lgs. 174/2016 innanzi allo stesso giudice contabile o di istanza per la rateizzazione del debito. Con il parere dell’11 giugno scorso il Ministero dell’Interno evidenzia che la disposizione di cui all’art. 63, comma 1 (ai sensi del quale non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito), definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell’esigenza che il consigliere dell’ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall’intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell’ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
L’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.5, sussiste per tutto il tempo in cui sia astrattamente possibile (ma non sia stato ancora proposto) il ricorso di conto ex art. 211 d.lgs. 174/2016, oppure nell’ipotesi di presentazione di istanza di rateizzazione del debito. A questo riguardo, nel caso in cui il predetto amministratore dovesse presentare istanza di rateizzazione della somma dovuta, il costante indirizzo del Ministero conferma che continua a persistere la predetta causa di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione del debito che così continua a permanere fino a quando non risulti versata l’ultima rata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION