Al via il sistema Integrato del Territorio per la consultazione delle banche dati catastali

A decorrere dal 1° febbraio 2021 sarà attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata. È quanto previsto nel provvedimento del 25 gennaio 2021 adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico sono visionabili da chiunque, per via telematica o presso l’ufficio. Le visure per via telematica sono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia, salvo il pagamento dei tributi speciali catastali. consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di questi. L’accesso alle planimetrie catastali è in ogni caso consentito per l’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale, di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nonché di gestione delle emergenze e delle funzioni in ambito di protezione civile. La consultazione è inoltre consentita ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali, fondate su idonea base giuridica. Per accedere alla base dei dati catastali, le pubbliche amministrazioni utilizzano i SMIDT, aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito internet dell’Agenzia. Le tipologie dei servizi resi disponibili ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni sono pubblicate sul sito dell’Agenzia. La pubblica amministrazione, all’atto dell’adesione ai SMIDT, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all’interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all’interno di servizi attinenti i medesimi compiti. La base dei dati catastali è resa disponibile ai Comuni, alle Comunità Montane e isolane e alle Unioni di Comuni attraverso gli appositi servizi telematici dell’Agenzia di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006. Resta ferma la trasmissione ai Comuni da parte dell’Agenzia: dei file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione; dei tipi mappali e di frazionamento presentati con modello unico informatico catastale.
I servizi telematici inaugurati dal richiamato provvedimento del direttore dell’allora Agenzia del territorio, saranno presto accessibili anche alle altre Pa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Irretroattività del riclassamento catastale

Il riclassamento catastale non ha effetto retroattivo e non può determinare la decadenza dall’agevolazione prima casa. Infatti, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente, come previsto dall’art. 74, comma 1, L. 342/2000.
Sulla base di tale principio la CTR lombarda, con sentenza del 24/09/2020 n. 1992, ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato la richiesta dell’Ufficio di revoca dei benefici goduti dal contribuente. Nel caso di specie, al momento dell’acquisto, l’immobile era in categoria catastale A/2 (abitazione civile), di conseguenza l’acquirente poteva legittimamente fruire dei benefici di prima casa, nonostante il successivo riclassamento in categoria A\1 (abitazione signorile).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION