CDP, Richieste di rimborso anticipato e riduzione prestiti

Con avviso del 12 maggio scorso, la Cassa Depositi e Prestiti Spa informa gli Enti Territoriali che il termine per l’invio delle richieste di
rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 31 maggio 2021.
È possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti.
I prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre 2021, come previsto dalla Circolare CDP n. 1301 del 24 dicembre 2020, non potranno essere oggetto di rimborso anticipato o riduzione con effetto dal 1° luglio 2021.

1. Rimborso anticipato (totale o parziale)
La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2021, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.
Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 giugno 2021 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere), CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 14 giugno 2021 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e delle modalità per effettuare il rimborso anticipato.

2. Riduzione
Con riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dell’importo nominale dei prestiti, le domande di riduzione avranno effetto dal 1° luglio 2021. Le domande di riduzione pervenute successivamente alla scadenza del 31 maggio 2021 saranno istruite
da Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione prestiti concessi da CDP agli enti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Con la Circolare n. 1301 del 24 dicembre 2020, la Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017 (di seguito “Enti”). I prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa alla presente operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa.
Potranno essere oggetto della rinegoziazione esclusivamente i prestiti intestati agli Enti beneficiari aventi le seguenti caratteristiche:
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021.
Non potranno, in ogni caso, essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:
I. rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
II. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
V. concessi in base a leggi speciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION