Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION