Conferenza Stato – Città: Fissati i criteri di riparto dei Fondi per misure urgenti legate all’accoglienza migranti e per i comuni firmatari di accordi sul ripiano del disavanzo

Nel corso della seduta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 18 aprile, Anci e Upi hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante criteri e modalità di riparto delle risorse stanziate, per gli anni dal 2024 al 2026, sul Fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto – legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito dalla legge 15 aprile 2023, n.191, nella misura di 172.739.236 euro per l’anno 2024, di 269.179.697 euro per l’anno 2025 e di 185.000.000 euro per l’anno 2026.

Con il decreto in esame si prevedono i seguenti criteri di riparto della dotazione del Fondo per gli anni 2024-2026:
a)    supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete Sistema Accoglienza Integrazione – SAI;
b)    presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, mediante ampliamento dei progetti SAI dedicati a tale categoria di beneficiari;
c)    risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza.

La predetta dotazione sarà ripartita con decreto del ministero dell’Interno, sentito il ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente sul capitoli 2351 del ministero dell’interno per la finalità di cui alla lettera c) e sul capitolo 2352 per le finalità di cui alle lettere a) e b).

È stato poi espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033, destinato ai comuni che sottoscrivono gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale dell’ente.

Il riparto è effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell’ente.

Con il provvedimento la relativa dotazione annua del suddetto fondo, pari a 50 milioni di euro – per gli anni dal 2024 al 2033 – viene complessivamente ripartita tra gli enti che hanno sottoscritto gli accordi: Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia, Genova e Venezia.

Anci e Upi hanno infine espresso l’intesa sullo schema di decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze recante adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2024, rideterminata tenendo conto, sulla base della nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023, dei mutamenti normativi, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle medesime capacità fiscali, in attuazione dell’articolo 43, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nel complesso, la capacità fiscale 2024 per i comuni delle regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.825.865.626 euro, di cui 19.119.067.918 euro al netto della componente rifiuti.

In G.U. il DPCM sull’aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard

È stato pubblicato in G.U. n. 85 del 11-04-2024 – il DPCM 22 febbraio 2024, che prevede l’adozione della Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota metodologica adottata dal suddetto decreto prevede:

  • la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica;
  • l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido);
  • la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La revisione dell’impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all’aggiornamento della base dei dati all’annualità 2019 (Parte II della nota metodologica).

La nota è integrata da quattro Appendici: nell’Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (cluster), nell’Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell’Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell’Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l’applicazione dei fabbisogni standard 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all’annualità 2019. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come driver la popolazione residente, al fine di attenuare le variazioni negli anni dell’andamento della popolazione, la spesa standard unitaria derivante dall’applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.

La nuova metodologia riguarda, come accennato, la funzione di istruzione pubblica che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell’infanzia, agli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° e 2° grado), al trasporto, alla refezione, all’assistenza e trasporto disabili e a altri servizi complementari come i centri estivi. La “Popolazione residente in età compresa tra 3 − 14 anni” è l’output utilizzato per la definizione della funzione di costo relativa a diverse prestazioni comunali nell’ambito dell’Istruzione pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta la variabile che identifica il suo gruppo client. La novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno standard della funzione istruzione riguarda la stima del costo standard attraverso un modello di tipo panel a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; mentre nel secondo stadio gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione (attraverso una regressione cross-section) con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, come l’appartenenza regionale, l’appartenenza a gruppi con caratteristiche simili e alcuni elementi che possono cambiare in maniera molto lenta nel tempo e in modo esogeno rispetto alle decisioni dei comuni.

I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali, in particolare del fondo di solidarietà comunale. Il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 – per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. Il percorso di progressione del meccanismo perequativo, come definito, da ultimo, dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede un incremento del 5% annuo della quota di Fondo da distribuire su base perequativa (a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019), con il raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65% della dotazione del FSC. Anche la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è prevista in progressivo aumento, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029, e determinata per il 2023 nella misura del 70% (c.d. target perequativo).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato in GU il decreto sulla stima capacità fiscali per singolo comune

È stato pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2022 il decreto del 16 dicembre 2021 sull’adozione della stima delle capacità fiscali 2022, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità stesse (fabbisogni standard dei comuni). In particolare, l’allegato “A” al Decreto contiene la stima della capacità fiscale per singolo comune, l’allegato “B” la relativa nota tecnica.

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l’aliquota legale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario

È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 31 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.
Come noto, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale prevede che, per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali, le necessità di spesa debbano essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, con il superamento graduale del criterio della spesa storica.
La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l’aliquota legale, in condizioni di sforzo fiscale autonomo neutrale. Tale indicatore costituisce un indicatore imperfetto di tale capacità in quanto influenzato da diversi fattori quali:
a) le decisioni assunte dall’organo politico in merito all’intensità dello sforzo fiscale (aliquote, deduzioni, esenzioni), a loro volta influenzate dalle decisioni del governo centrale (che possono incidere sui trasferimenti spettanti al singolo ente, aumentando o riducendo l’esigenza di ricorso allo sforzo fiscale);
b) il diverso grado atteggiamento dei contribuenti verso gli obblighi tributari locali, influenzato a sua volta dalla differente efficacia delle politiche locali e centrali di contrasto all’evasione. A tal fine, nella valutazione delle capacità fiscali sono state incluse diverse tipologie di prelievi:
• Gettito IMU standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili, che include il valore del gettito TASI standard (rappresenta la componente rilevante della capacità fiscale pari al 47% del totale);
• TAX GAP dell’IMU per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale, ovvero la discrepanza tra gettito teorico (gettito catastale ad aliquota standard) ed effettivo;
• Gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF;
• Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• Stima della capacità fiscale residuale derivanti dalle entrate tributarie minori.

Dal decreto emanato dal MEF il 31 dicembre 2020 risulta che la capacità fiscale 2021 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.626.247.595 euro. Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020, c’è una differenza positiva di 93 milioni di euro (0,4% del totale).
In particolare, la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato:
– la componente relativa al gettito IMU e TASI, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che ha ridisegnato la tassazione immobiliare locale, con l’unificazione dell’IMU e TASI, anche alla luce che della circostanza che i due tributi avevano per oggetto le medesime basi imponibili, salvo alcune eccezioni. Il valore del gettito IMU standard (calcolato come somma dei precedenti valori standard IMU e TASI) è rivisto in aumento di circa 3 milioni di euro rispetto alla somma dei precedenti valori della capacità fiscale IMU e TASI;
il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, laddove i dati sono stati aggiornati alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 e relative all’anno di imposta 2017, con una variazione positiva del gettito standard, rispetto all’anno scorso, di euro 21,1 milioni di euro;
la capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che risulta quantificata in 6.665 milioni di euro con un incremento di 91 milioni di euro circa rispetto al precedente aggiornamento. La neutralizzazione del peso delle capacità fiscali relativa al servizio rifiuti sul totale, operata secondo la nuova stima dei relativi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, assicura uniformità per ciascun Comune;
la capacità fiscale residuale, laddove la nuova stima considera esclusivamente l’aggiornamento della base dati, mentre risulta inalterata la metodologia utilizzata;
la stima capacità fiscale del Comune di Mappano, istituito nel 2013 per scorporo di porzioni di territori di alcuni limitrofi. L’istituzione del nuovo ente è rimasta sospesa a seguito del contenzioso sorto con gli altri Comuni interessati e diventata operativa sono nell’anno 2017.

Allegato A al decreto.
Nota tecnica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION