Corte dei conti Autonomie, capacità assunzionali: niente esclusione degli aumenti di spesa per i rinnovi contrattuali

La Corte dei conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2024, nell’affrontare una questione di massima sollevata dalla Sezione Liguria, concernente la possibilità o meno di esclusione degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

Per la Sezione, l’analisi del quadro normativo, porta ad escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa ad escludere dagli aggregati di calcolo della spesa di personale, rilevante per l’art. 33, dell’indennità di vacanza contrattuale. Ciò in ragione:

  • della chiara lettera della legge che formula una nozione di spesa “complessiva”;
  • della diversità della ratio, evidenziata dai parametri e degli effetti diversi delle norme richiamate;
  • della circostanza che l’art. 33 prevede una riserva definitoria a favore della fonte regolamentare, la quale può liberamente indicare e aggiornare periodicamente i paramenti delle percentuali di crescita della spesa complessiva;
  • della considerazione che l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, commi 557 e ss. e 562 della l. n. 296/2006 non può estendersi ad altri tetti di spesa in quanto non costituisce espressione di un principio generale.

Inoltre, resta impregiudicata la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014, ad eccezione di collocazione del comune nella c.d. terza fascia, nell’ambito della quale la facoltà assunzionale per turn-over è inferiore al 100% e, per il regolatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 d.a.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consorzi tra enti locali: Spese di personale eterofinanziate non rilevano sulla capacità assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 136/2023, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se un Consorzio di enti locali, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”, ha ribadito la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019.

La Sezione ricorda che la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata nel 2019, con l’introduzione dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in l. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. turn over, introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale. L’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.  Il meccanismo introdotto dall’art. 57, comma 3-septies, risulta, peraltro, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 801, della l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese.

 

La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali: per la fascia demografica dell’ente si fa riferimento al dato Istat

La Corte dei conti, Sez. Toscana, deliberazione n. 231/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al corretto criterio da applicare per definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha evidenziato che il riferimento operato dall’art. 33, comma 2 all'”ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia induce a ritenere che proprio questo sia il parametro temporale cui ancorarsi, e non l’anno in cui si programma l’assunzione, né il penultimo precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156, co. 2 Tuel. D’altra parte, il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere quello attestato dall’Istat, ente pubblico di produzione, sviluppo e diffusione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, che garantisce una certificazione statistica basata su criteri scientifici ed imparziali.

ll parametro della popolazione residente risulta in tal modo costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione), e non affidato in via soggettiva a ciascun ente, con il rischio di criteri differenti in termini di modalità e tempistica. Pertanto, per rispondere cumulativamente ai primi due quesiti posti dal Comune di Seggiano, il dato da prendere a riferimento per determinare la classe demografica deve coincidere con il dato demografico ufficiale certificato dall’Istat nell’ultimo esercizio.

Infine, la Sezione precisa che il tetto di spesa cui fare riferimento per gli enti che al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha previsto, al comma 707 dell’articolo 1, l’abolizione del patto di stabilità, non superavano i 1.000 abitanti sia quello rappresentato dal comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche qualora nel corso del tempo essi dovessero superare i 1.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Progressioni verticali e verifica budget assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 272/2022, in risposta a specifico quesito di un Ente in merito alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, ha evidenziato che qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento.

I magistrati, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ricordano che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione e non per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione. Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

UPI, La nuova disciplina delle assunzioni nelle Province

Il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria. Il DM prevede che dal 2022 le Province possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Per la verifica della situazione di partenza, sulla base di quanto previsto dal decreto, ogni ente dovrà preliminarmente verificare la sua posizione rispetto ai valori soglia individuati:
• individuare la propria fascia demografica in base all’art. 156, comma 2, TUEL;
• calcolare l’incidenza della propria spesa di personale dell’ultimo rendiconto approvato (cfr. circolare Dipartimento Funzione Pubblica 13 maggio 2020 – GU 11.9.20: macroaggregato U.1.01.00.00.000, e codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999) rispetto alla media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, nettizzata dall’FCDE del bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente, dell’ultima annualità considerata (ad esempio spesa di personale da rendiconto 2020, entrate correnti 2018/19/20 e bilancio di previsione 2020 per il FCDE), sulla base dei dati comunicati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere da 2021, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l’entrata e la spesa di personale per l’importo corrispondente al finanziamento stesso. La spesa per le assunzioni a tempo determinato a valere sui progetti PNRR che sarà effettuata a partire dal 2022 in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022 va sottratta dal calcolo delle spese di personale ai sensi del decreto, già a partire dall’incidenza calcolata nei rendiconti 2022-23-24.
Al riguardo, l’UPI ha pubblicato il materiale del webinar, tenutosi lo scorso 5 aprile, sulla nuova disciplina delle assunzioni nelle Province. Di seguito il materiale pubblicato:

Capacità assunzionali e Unione dei comuni

Con deliberazione n. 44/2022, la Corte dei conti, Sez. Lombardia – in risposta ad una richiesta di parere sulla modalità di calcolo degli “spazi assunzionali” secondo le disposizioni dell’articolo 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, da parte di un comune che abbia ceduto tutto il personale all’unione cui partecipa, e che intenda cedere una parte delle proprie capacità assunzionali alla medesima unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL – ha precisato che nel caso di un comune che abbia trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, previsto dall’articolo 33, comma 2, debba essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative. II valore rilevante ai fini del calcolo degli “spazi assunzionali” del comune deve ricomprendere, quindi, la spesa per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite e non soltanto quella per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione. Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione. Le nuove norme «se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti» (deliberazione n. 12/2022/PAR del 26 gennaio 2022).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, in G.U. il decreto attuativo

Pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto del 11 gennaio 2022, concernente l’individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane. Il decreto dispone il superamento della regola del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti).

Sino ad oggi le città metropolitane potevano utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato il 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del turn-over: art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 3, comma 5-sexies, del DL n. 90/2014 ,
per il triennio 2019-2021 le città metropolitane hanno potuto cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che in tal caso le assunzioni andavano concretamente effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che ne avrebbero prodotto il relativo turn-over. Dal 2022 le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Gli enti che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024. Gli enti che dovessero trovarsi al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Il nuovo decreto non si applicherà alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over.

Al riguardo, l’Anci ha pubblicato una nota  inerente la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato delle città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali, nel computo della personale di personale anche il rimborso degli oneri correlati al comando

Con deliberazione n. 17/2022, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha chiarito che è da ricomprendere nel computo della spesa complessiva del personale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, per la definizione delle capacità assunzionale, anche gli oneri correlati al personale comandato. Per la Sezione è indubitabile che si tratti di spese ascrivibili al personale sotto il profilo eminentemente sostanziale (cfr. Corte cost. sent. n. 227/2020), al di là della classificazione economica volta alla specifica e particolare appostazione contabile, anche per finalità della BDAP. Infatti, l’art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020, al pari dell’art. 33, comma 2, D.L. 34/19 s.m.i., parla preliminarmente di “spesa complessiva per tutto il personale dipendente”, evidenziandosi sia la trasversalità degli esborsi finanziari in materia di risorse umane, sia la conseguente inclusione di soggetti legati all’ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale comandato. Per altro verso, il successivo art. 2, comma 1, lett. a), parla della totalità dei “soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all’ente”, riconducibile anche a strutture consortili, qui rilevanti ai fini del personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili.
Più in generale, per qualificare la spesa di personale, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. n. 125/2020/PAR, cit.) ha stabilito che: “giova comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011”, quanto “il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I comuni non possono cedere le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 12/2021, in riscontro ad una richiesta di un Comune, ha evidenziato che l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non ammette fattispecie derogatorie o eccezionali non previste dalla legge quali quelle dello stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni, e dell’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Di conseguenza, i comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale.

Le citate disposizioni, infatti, prevedono, come ripetutamente ricordato dalla Corte, un nuovo sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale. Il piano tenore letterale delle nuove disposizioni, dunque, non pare lasciare spazio a fattispecie derogatorie non espressamente enunciate, qual è invece quella puntualmente prevista dallo stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. Si tratterebbe, infatti, di eccezioni che in quanto tali, se non espressamente previste dalla legge, si scontrerebbero anche con lo spirito delle nuove disposizioni, che se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti. La scissione di questi due aspetti, pertanto, non può essere ammessa, se non espressamente prevista dalla legge come nel caso dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui ultimo periodo, con disposizione eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, prevede che «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte». Anche la lettura sistematica dell’articolo 33, comma 2, in questione con riferimento all’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, dunque, conferma la risposta negativa al quesito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionale per i Comuni con meno di 5000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni

Con deliberazione n. 106/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che fa parte di un’Unione di comuni, di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune richiede, inoltre, se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l’ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 del D.M. 17.03.2020. La Sezione, dopo aver ricostruito il nuovo quadro normativo relativo alla capacità assunzionale previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal decreto attuativo, 17 marzo 2020 basato sulla “sostenibilità finanziaria”, con riferimento alla mobilità volontaria, ha evidenziato che mentre nella previgente disciplina, la stessa poteva essere considerata “neutrale” e non rilevava come “cessazione”, in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della “sostenibilità finanziaria”, per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. In caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, ne deriva che l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione, reiterando l’intera procedura e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della “sostenibilità finanziaria” (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020), con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. Quest’ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all’art. 14 delle preleggi al codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, consentendo ai piccoli comuni, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione e fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.