Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni terremotati

È stato pubblicato in G.U. n. 111 del 14-05-2024 il decreto del MEF del 29 aprile 2024 concernente il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183/2020, dall’art. 1, comma 451, della legge 234/2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

Con la Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. Preliminarmente il MEF ricorda che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Con riferimento alla possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria, viene chiarito che sono esclusi dal canone gli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono
al di fuori del campo di applicazione del CUP.

Le stesse considerazioni appena esposte valgono anche per quanto riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art.47 comma 7 del 495/1992. Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario.

Per la determinazione del CUP occorre considerare solo la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

Viene precisato, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

In caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Eventi sismici 2016: Trasmissione dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del CUP

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 21 settembre scorso sul Portale del Federalismo Fiscale, informa che a seguito dell’emanazione del Decreto direttoriale del 9 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 148 del 27 giugno 2022, sono stati definiti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Nell’area riservata del Portale federalismo fiscale è reso disponibile ai Comuni, dal giorno 21 settembre 2022, il modello allegato al decreto – unitamente alle istruzioni – con il quale gli enti locali interessati trasmettono i dati relativi alle minori entrate verificatesi per gli anni 2021 e 2022 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello stesso è reso disponibile all’interno dell’area riservata, vale a dire entro il 21 novembre 2022.
La trasmissione dei dati in questione, a norma dell’art. 17-ter, comma 1 del D. L. n. 183 del 2020, è propedeutica all’emanazione del decreto interministeriale con il quale sono ripartite le somme oggetto di rimborso agli enti locali interessati, decreto che sarà emanato una volta elaborati i dati trasmessi.
Viene ricordato, infine, che il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  df.rimborsocup@pce.finanze.it e che non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

 

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Criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato

Con la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022, in merito alla determinazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), per le occupazioni effettuate su aree di mercato, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843.

Il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 dispone che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella determinazione delle tariffe, l’ente locale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.  Per le occupazioni temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal  comma 843, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. È possibile prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, proroga esenzione Canone unico 2022

Il comma 706 della legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte, a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, dal decreto-legge n. 137 del 2020, art. 9-ter commi da 2 a 5. In particolare, sono prorogate le seguenti misure:
• l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Il successivo comma 707 istituisce un Fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
Il comma 451, esonera per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento del canone unico patrimoniale per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Con comunicato del 25 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni sulle modalità di versamento, mediante la piattaforma pagoPA, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità. A seguito dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è ormai prossima la scadenza di versamento del 30 aprile 2021 per le aziende che forniscono servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Tali aziende, infatti, a norma dell’art. 1, comma 831 della legge n. 160 del 2019, devono corrispondere il canone in questione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture sul suolo comunale, provinciale o della città metropolitana. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A tale proposito, la PagoPA S.p.A., quale gestore dell’omonima piattaforma, per supportare tutti i soggetti coinvolti e favorire il pagamento massivo del suddetto canone, anche in considerazione di una scadenza così ravvicinata, sta sviluppando una soluzione centralizzata che consente alle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità di adempiere all’obbligo di pagamento e agli enti locali di beneficiare del riversamento automatico delle somme di loro spettanza direttamente sui conti correnti a loro intestati e comunicati alla piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale, possibile una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a seconda dei due presupposti impositivi. Il Dipartimento è giunto alla conclusione che, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all’ente locale la possibilità di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell’entrata in oggetto.
Il canone sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 della legge n. 160/2020 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori. Se alla data del 31 dicembre 2020, il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA a un soggetto esterno, nulla esclude che il Comune possa mantenere detta distinzione. Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata dall’ente locale deve essere conformata a esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION