Canone unico: possibile prevedere esenzioni nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 216/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.

La Sezione ricorda che la norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834 L. n. 160/2019), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (SRC Puglia n. 93/2023/PAR; SRC Liguria n. 162/2024/PAR). A questo proposito la relazione tecnica di accompagnamento alla norma in questione, lungi dal ritenere il gettito vincolato, sia in aumento, sia in ribasso, da un anno all’altro, sottolinea che “sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l’assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati”. L’intento del legislatore è, cioè, quello di introdurre una semplificazione del sistema tributario, garantendo, da un lato, agli enti maggiore autonomia nella regolamentazione tariffaria e, dall’altro, assicurando a legislazione vigente un gettito potenziale che si pone nello spettro delle tariffe standard (al netto delle esenzioni di legge e regolamento), scongiurando nuovi oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio degli enti beneficiari.

In questa prospettiva, dunque, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

CUP “antenne” e canoni di locazione: I chiarimenti di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla modifica della disciplina del canone patrimoniale (CUP) applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione ubicate su aree comunali, operata attraverso l’introduzione del comma 831-bis, sta generando importanti perdite di gettito per i Comuni interessati, che a tutt’oggi non appaiono adeguatamente considerate dal Legislatore e dal Governo.

In particolare, un’indagine condotta dall’IFEL, presso alcune decine di città medio grandi, ha rilevato che, pur nella notevole diversificazione dei regimi contrattuali e di prelievo, l’applicazione del canone forfettario di 800 euro, ha ridotto del 90% il valore medio del gettito ritraibile da un singolo impianto.

Alle difficoltà finanziarie sopracitate, si aggiungono le “pretese” di alcuni operatori economici del settore che, interpretando a loro esclusivo favore la nuova disposizione, hanno avviato massicce iniziative di “sollecito” ai Comuni, tese a rinegoziare, modificare, estinguere assetti contrattuali anche riconducibili all’agire privatistico degli enti locali. Secondo IFEL devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la
possibilità di prevedere, nell’ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione perdita di gettito canone unico I^ sem. 2022 per i soggetti che esercitano attività di spettacolo e viaggiante

Com’è noto, la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello I semestre 2022
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.

Minori entrate canone unico per sisma, in G.U. il decreto

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il decreto del MEF del 9 giugno 2022 concernente “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

I comuni interessati comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 816, e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell’Area riservata del portale del federalismo fiscale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a ristoro minori entrate da canone unico

Adottato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto 30 maggio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Riparto del fondo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2022, istituito dall’articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021, n.234, destinato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati:

Decreto 30 maggio 2022
Allegato A – Nota Metodologia
Allegato B – Piano di riparto

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, L’esenzione dal canone unico è disciplinata dal regolamento del Comune

“Si ritiene che sia corretto che il regolamento dell’ente, nel disciplinare il canone, stabilisca anche che per avere diritto alla esenzione per l’attività in questione occorra presentare una specifica richiesta alla quale allegare copia del volantino per il quale si chiede l’esenzione. Ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 il quale stabilisce, appunto, che il suddetto regolamento vada adottato dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. È quanto affermato da Anci, considerando la richiesta di chiarimenti da parte di un Comune in relazione all’esenzione dell’applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari (volantini commerciali). A tal fine richiamano anche il Regolamento elaborato sul Canone Unico da IFEL che, a proposito di riduzioni del canone per certi esercizi commerciali, all’articolo 21 coma 3 recita: “Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canone unico minimo di 800 euro per le aziende produttrici di energia elettrica

Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale. È quanto precisato dal Dipartimento delle Finanza con Risoluzione n. 3/D del 22 marzo 2022, in risposta ad un quesito posto da una Società esercente attività strumentale rispetto a quella di distribuzione dell’energia elettrica.

L’art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, che ha introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP, il canone unico patrimoniale (CUP), al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete. La disposizione statuisce che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso ‘ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del D. L. n. 146 del 2021 dispone che il citato comma 831 si interpreta nel senso che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Pertanto, per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento reca misure  a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Con particolare riferimento agli enti locali, il decreto proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone unico patrimoniale dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” previsto dall’art. 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (art. 8, comma 3). A tal fine il Fondo a ristoro delle minore entrate è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8, comma 4).

La dotazione del Fondo a sostegno delle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome  è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

È incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per i mancati incassi relativi all’imposta di soggiorno, primo trimestre del 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022 (art. 12).

Si consente di utilizzare nell’anno 2022 i Fondi Covid assegnati agli Enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13). Al riguardo si segnala che la RGS non ritiene ammissibile finanziare con le risorse a valere sul c.d. Fondone le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Per far fronte al caro bollette, il provvedimento dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche al Codice dei contratti per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali (art. 29).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Canone patrimoniale, criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), con riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.
Al riguardo, il Dipartimento ritiene che la soluzione aderente al dettato normativo sia quella di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che giova di seguito riportare:

  • comma 842, secondo cui la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

  • comma 843, il quale disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. A maggior chiarimento di quanto sin qui illustrato, il Dipartimento riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842:
€ 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.

Autore: La redazione PERK SOLUTION