Migliorie su bene di terzi condotto in locazione in assenza di un‘ipotesi certa di acquisto

Con deliberazione n. 170/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte – in risposta ad una richiesta di parere volta a conoscere se le disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 95/2012 costituiscono un limite all’esecuzione da parte di un Comune di lavori di miglioria su un bene di terzi condotto in locazione e non destinato ad attività istituzionali, in assenza di un‘ipotesi certa di acquisto– ha chiarito che non sussiste un generale divieto all’esecuzione di lavori di migliorie su beni di terzi condotti in locazione, per i quali non sia certa la prospettiva d’acquisto. Il principio contabile di cui al punto 4.18, allegato n. 4/3 al D. lgs 118/2011, implicitamente conferma la possibilità di eseguire migliorie su immobili di terzi di cui l’ente si vale in locazione, disciplinandone i criteri di ammortamento e richiedendo, in tal caso, un esplicito parere del revisore sulla convenienza dell’iniziativa. Nella valutazione della convenienza dell’operazione che rientra nella sfera di discrezionalità dell’ente, andrà tenuta presente anche la finalità di cui all’art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, evitando condotte che – avuto riguardo all’uso a cui il bene è destinato, alla durata del contratto di locazione in relazione alla vita utile dell’investimento, al regime contrattuale dei rimborsi per eventuali migliorie, alle effettive prospettive di futura acquisizione del bene – possano essere considerate elusive della citata norma, in quanto, nel caso concreto, abbiano l’effetto di trasferire al proprietario del bene risorse maggiori di quelle consentite dal tetto massimo di spesa stabilito per i canoni di locazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contribuzione del comune al canone di locazione a favore delle forze armate

La possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili privati adibiti a caserme di Forze dell’ordine nei limiti del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012, come introdotto dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208/2015, è da intendersi riferita ad un mero concorso pro quota, e non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento. Ciò anche in considerazione dell’etimologia del termine ‘contribuire’ che deriva dal latino con-tribùere, quindi “dare insieme”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 161/2020. Analogamente a quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 151/2017, i giudici calabresi hanno ribadito che la legge parla di ‘contribuzione’ da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione; il che lascia intendere che il concorso all’onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale. inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’ art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Copertura della spesa relativa al contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione

Con deliberazione n. 37/2020, la Sezione Piemonte della Corte dei conti, ha fornito il proprio parere alla richiesta avanzata da un Comune volto a verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l’Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l’immobile è stato dapprima occupato sine titulo, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell’immobile. In tale contesto, l’Ente, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un’unica soluzione una determinata somma per “integrare la differenza tra il canone di locazione dell’immobile concordato all’inizio dell’occupazione tra proprietà privata e Ministro dell’Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c. 4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell’art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012.
I giudici contabili ricordano che per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate.
L’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 deve essere interpretato in base al principio secondo cui la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare la necessità della collettività amministrata in termini di priorità e ci compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse”. L’agire amministrativo degli enti locali in materia di sicurezza, pertanto, può esplicarsi avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale previsti dalla legge, ovvero sulla base di specifiche norme di legge che consentono l’intervento dell’ente locale per contribuire al dispiegamento dei dispositivi di sicurezza sul proprio territorio. Tali norme, sulla base dei predetti principi espressi dalla Sezione delle autonomie, assumono carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive.
Di tale norma non può essere data una lettura estensiva, ricomprendendovi anche forme di contribuzione relative a rapporti locativi pregressi per cui l’intervento dell’ente servirebbe nella sostanza a comporre controversie tra il Ministero dell’interno ed il locatore per canoni o indennità non corrisposte. Sebbene la contribuzione una tantum servirebbe a pagare canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile adibito ad uso caserma, in linea astratta, si tratterebbe di un rapporto contrattuale ormai concluso (e come tale non più in essere). L’importo ancora dovuto dal locatario, peraltro, non sarebbe riconducibile ad un canone originariamente determinato dall’Agenzia delle entrate, fermo restando che il contributo in parola servirebbe a comporre una controversia riguardante un consistente lasso temporale ormai trascorso, in cui l’immobile è stato occupato sine titulo per cui, quanto dovuto dal locatario, assumerebbe anche la natura di indennità di occupazione extra-contrattuale. Fattispecie ben diversa da quella prevista dall’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012.
Il contributo erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo una tantum, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

 

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