Cancellazione residui attivi e ripiano disavanzo da riaccertamento, le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 60/2021/PRSE, pronunciandosi nei confronti di un Comune sottolinea, quanto alla gestione dei residui attivi, che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. Quanto al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”.
In merito al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”. Pertanto, qualora il risultato di amministrazione al
31 dicembre, dopo tutti gli accantonamenti, i vincoli e le somme destinate, risulti positivo, il maggior disavanzo derivante dal passaggio alla contabilizzazione armonizzata e dai primi accantonamenti obbligatori previsti da tale normativa, fra cui in particolare, il fondo crediti di dubbia esigibilità, deve ritenersi ripianato e, conseguentemente, l’ente non ha più ragione di continuare ad applicare la quota di
ripiano del relativo disavanzo.
Infine, con riferimento alla quantificazione del fondo contenzioso e alle modalità di mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, la Sezione richiama la  giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare allo IAS 37 e all’OIC 31 (prima OIC n. 19).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION