Nulla la cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi

E’ nulla, per difetto di motivazione, la cartella esattoriale in cui non sono specificati i criteri di calcolo degli interessi. In base a tale principio, già esposto dalla Commissione tributaria provinciale in primo grado, la CTR per il Lazio, con sentenza del 16/02/2021, n. 969/10,  ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, parimenti, respinto il ricorso per lite temeraria del contribuente trattandosi di materia oggetto di recenti pronunce di Cassazione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – eccepita la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini della procedura di mediazione- ha dedotto che il calcolo degli interessi è normativamente previsto dall’art. 30 DPR 602/73 e dal Decreto Ministeriale D.M. 28 luglio 2000, sicché gli interessi non devono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento. Con ordinanza n. 21851/2018, la Suprema Corte aveva enunciato il principio secondo cui: “La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui venga richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo oggetto del giudizio come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION