Corte dei conti, esclusione dei residui attivi dalla base di calcolo del FCDE

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2022/PRSE, all’esito dell’esame dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 di un Comune, accerta una serie di criticità, fra cui, in particolare, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti. Infatti nei primi esercizi considerati è stato applicato il metodo semplificato, mentre nel 2019 (primo anno di utilizzo del metodo ordinario) dalla base di calcolo del fondo è stata eliminata una consistente quota di residui attivi in violazione del principio contabile che disciplina l’accertamento per cassa delle entrate. L’accertamento per cassa si caratterizza, infatti, per la coincidenza, di norma, del momento dell’accertamento con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l’esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE, che ha, infatti, la funzione di neutralizzare l’effetto espansivo che può derivare dall’iscrizione dell’accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva riscossione. Nel caso di specie, l’ente, nell’individuare le entrate accertate per cassa, non ha rispettato il principio contabile; sono state, infatti, classificate per cassa entrate il cui accertamento non è stato effettuato in concomitanza con la relativa riscossione ed ha, pertanto, determinato la nascita di consistenti residui che, pur non essendo stati considerati dal comune per il calcolo del FCDE, stentano ad essere incassati. È evidente per la Sezione che, essendo in corso le procedure di riscossione coattiva, il cui esito è, come è noto, aleatorio, tali entrate avrebbero dovuto essere adeguatamente sterilizzate con congrui accantonamenti a FCDE per tenere conto della loro effettiva esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, abuso del diritto contabile nella determinazione del FCDE

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 26/2021/PRSP, nel pronunciarsi sul rendiconto 2018 di un Ente Locale (Belmonte del Sannio), si è soffermata sui presupposti di legittimità dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dando ampia motivazione giuridica, di interesse generale, sulle criticità accertate.
Nella fattispecie, l’Ente aveva optato per il metodo di calcolo ordinario (applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi).
Benché i principi contabili demandino al singolo Ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente richiedono che il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dia adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dell’id quod plerumque accidit, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Esaminato il rendiconto, che indicava genericamente un importo minimo del Fondo e non chiariva il metodo di calcolo prescelto, la Sezione ha osservato che:
– non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui;
– risulta difficilmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”;
– è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza;
– è preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata illo tempore adottata senza adeguata motivazione.
Così agendo, ha eccepito la Corte, si è “abusato del diritto contabile”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa ratio e, nel caso di specie, si è conseguito, nell’applicare la norma contabile disciplinante il FCDE, un risultato difforme sia dalla sua particolare finalità di tutela prudenziale dell’equilibrio di bilancio dell’Ente locale, sia dal generale canone cristallizzato nell’art .119 Cost. per cui “i Comuni, … hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. Vanno, invece, escluse dal calcolo del FCDE le voci di non dubbia esazione.
Inoltre, in forza del “principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio” (sentenze Corte costituzionale n. 89 del 2017 e nn. 250 e 266 del 2013), per cui il Comune è tenuto anche a rettificare le scritture contabili degli esercizi seguenti di modo che, in conformità ai principi contabili suddetti, sia correttamente accantonato il giusto importo a titolo di FCDE e conseguentemente calcolato il giusto saldo disponibile del risultato di amministrazione, con tutte le relative conseguenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni di personale: il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello assestato

Nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del DL n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 111/2020.
I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di assunzioni di personale – art. 33, comma 24 , del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall’art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020 – ricordano che in tema di previsioni di bilancio (del quale il FCDE è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della legge nr. 196 del 2009), che quella per gli Enti locali (art. 175, comma 8 TUEL), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue: al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, secondo la Sezione, per la definizione delle capacità assunzionali gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del bilancio. Ciò stante, è evidente che – ai predetti fini – si potrà fare riferimento al FCDE del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION