Certificazione Fondo sentenze per calamità naturali o cedimenti strutturali

Con comunicato del 28 novembre 2023 il Ministero dell’interno informa che con decreto del Ministero dell’interno del 27 novembre 2023, in corso di pubblicazione nella G.U., è stato approvato il modello di certificazione del fondo, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 13/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160, da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

La certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento. La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della predetta Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2023, a pena di decadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione richiesta contributo per spese da sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali

Il Ministero dell’Interno rammenta che i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 60, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n.135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 ed infine modificato dall’articolo 877 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno del 25 novembre 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la certificazione:

  • per la richiesta per l’anno 2021, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2021 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2021), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • per correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.
    La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2021, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it, riportando il numero telefonico dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il DPCM 6 agosto 2021, concernente il riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 21 dicembre 2020, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell’interno del 24 novembre 2020. Alla data del 21 dicembre 2020 sono state trasmette telematicamente sei richieste di contributo erariale, le quali, tuttavia, non sono state ammesse al beneficio di legge per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa; pertanto con le risorse disponibili per l’anno 2020, pari a 10.000.000,00 di euro, sono attribuiti contributi ai comuni per le somme richieste ma non corrisposte, per carenza di fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo pari a 6.320.039,28 euro. Le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per gli anni dal 2016 al 2022 per il sostegno dei risarcimenti dovuti per calamità naturali

Con comunicato del 25 novembre la Direzione centrale della Finanza Locale informa che i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ed infine modificato dall’articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con decreto del Ministero dell’interno del 24 novembre 2020, è stata approvata la certificazione:

  • per la richiesta per l’anno 2020, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2020), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell’anno 2020, al riparto del contributo erariale, per la quota non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni. In particolare, il comune dovrà, correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno. Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nel modello.

Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere – telematicamente – il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale,

  • se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, se la spesa ivi riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno;
  • se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 al 21 dicembre 2020, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.
    La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 21 dicembre 2020, a pena di decadenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION