Bonus rifiuti: Le osservazioni di ANCI/IFEL alla delibera ARERA

Con un documento inviato ad ARERA, l’Anci esprime la sua grande preoccupazione per l’istituzione della nuova componente perequativa pari a 6 euro/utenza, destinata alla copertura dell’agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate.

L’intervento di ARERA effettuato con la delibera 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/rifa non permette, ad oggi, di valutare il complesso dell’applicazione della misura agevolativa oggetto del DPCM n. 24 del 2025, e – in particolare – le modalità e i contenuti dell’agevolazione stessa, rimandati a un successivo provvedimento che dovrà riguardare elementi fondamentali, quali l’erogazione del beneficio in via automatica o su richiesta (in quest’ultimo caso eccezionalmente, in base ad eventuali considerazioni di transitorietà) e la disciplina dei conguagli che si renderanno con ogni probabilità necessari, anche in base alle regole transitorie di avvio del dispositivo.

L’Anci, pur ritenendo condivisibile l’obiettivo del Governo e dell’Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, ritiene necessario che l’Autorità decida di rinviare l’applicazione del bonus al 2026 definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo l’adeguamento entro la fine di quest’anno degli uffici dei Comuni e dei gestori.

È infatti necessario che il sistema applicativo della nuova misura sia noto in tutti i suoi aspetti e adeguatamente comunicato a tutti gli attori. Su questa base, potranno essere risolti i problemi che impediscono l’ordinata applicazione fin dal 2025: dalle tempistiche dei flussi informativi necessari, agli adeguamenti organizzativi, regolamentari e informatici che i Comuni e i gestori dovranno affrontare, alla puntuale informazione ai cittadini e, in particolare, ai beneficiari dell’agevolazione.

Anci/IFEL, ribadiscono l’assoluta contrarietà all’applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. Tale orientamento espresso da ARERA in precedenti occasioni, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo bonus sociale per i rifiuti e nuova componente perequativa

È stato pubblicato in G.U. n. 60 del 13-03-2025, il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.

Sono demandate ad ARERA le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con la delibera n. 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025. Si prevede che prevedere che la componente 𝑈𝑅3,𝑎 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell’onere connesso all’erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION