Premio da 100 euro anche al dipendente comunale volontario della Protezione Civile

Il dipendente pubblico, che ha prestato lavoro quale volontario di Protezione Civile, potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di Protezioni Civile, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro. È in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una istanza di interpello formulata da un dipendente comunale.
L’art. 63 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile ed è rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel predetto mese.
L’Agenzia evidenzia che l’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. A sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Pertanto, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, il dipendente comunale che abbia svolto attività di volontariato non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’incentivo economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli previsti dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sulle modalità di calcolo del premio 100 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano continuato a recarsi al lavoro  invece che utilizzare lo smart working.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). L’Agenzia precisa che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto (full time), lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. È uno dei cinque casi concreti prospettati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione; gli altri quattro casi si riferiscono a un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION