Il bilancio sociale di mandato, diverso dalla relazione di fine mandato ex art. 4 d. lgs. 149/2011, corrisponde ad una legittima attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai sensi della legge 150/2000. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale, che non corrisponde alla attività di propaganda, incontra il limite sancito dall’art. 9, comma 1, della l. n. 28/2000, secondo cui dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La normativa dispone quindi un esplicito divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di “evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari” (Corte cost. 502/2000). Il bilancio sociale di mandato, pur non costituendo attività di propaganda in senso stretto, è idoneo a essere sfruttato a fini propagandistici, se diffuso durante la campagna elettorale. Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in sostanza, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)” (cfr. Corte cost. 79/2016). Come confermato anche dalle indicazioni fornite da AGCOM con deliberazione n. 598/16/CONS, l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, quali il c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna elettorale. È quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 145/2020, con la quale viene confermata la sentenza di primo grado di condanna, per danno erariale, a carico del Dirigente del Settore Programmazione economica dell’Ente che ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di giunta ed ha proceduto alla liquidazione della spesa relativa alla stampa e diffusione del materiale informativo, prestando accondiscendenza all’ingerenza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie.