DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d. decreto Sostegni-bis.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.
Tra le diverse novità di interesse per gli enti locali evidenziamo l’art. 52 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del TUEL. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163. La proroga si correla alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, che, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio bilancio di previsione 2021/2023 e FSC all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città

È stata anticipata al 12 gennaio 2021, già convocata per il 14 gennaio, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020.

2. Fondo di solidarietà comunale 2021. (ECONOMIA E FINANZE E INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021 degli Enti locali. (richiesta ANCI e UPI).
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio di previsione 2021: ANCI e UPI chiedono lo slittamento al 31 marzo

Pubblichiamo la lettera che ANCI e UPI hanno congiuntamente inviato al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2021-2023. Una richiesta che nasce da svariate esigenze e che non può non essere figlia dei tragici eventi generati dall’emergenza sanitaria da Covid-19. «La recrudescenza dell’emergenza epidemiologica nell’ultimo trimestre del 2020 – si legge – e le numerose scadenze accumulatesi in questo periodo, tra cui l’approvazione del Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al metodo ARERA per i Comuni che hanno optato per il rinvio a fine anno a norma dell’art. 107, co. 5 del dl n. 18 del 2020 e la regolamentazione necessaria per l’avvio del nuovo “Canone unico” la cui proroga non è stata ritenuta meritevole di considerazione, determinano una situazione di notevole criticità». La scadenza attualmente fissata al 31 gennaio 2021, aggiungono «renderebbe impossibile per molti enti locali pervenire ad una formulazione corretta delle previsioni e degli atti propedeutici concernenti le entrate tributarie e patrimoniali». Per questo motivo, connessa anche a una precaria previsione delle entrate stante il perdurare dell’emergenza pandemica, ANCI e UPI chiedono «una proroga del termine in oggetto al 31 marzo 2021, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 14 gennaio p.v.».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rappresentazione della quota non utilizzata del “Fondone Covid” nell’allegato a/2

La Commissione Arconet, con la faq n. 43 del 17 dicembre scorso, fornisce chiarimenti in merito alla rappresentazione, nell’allegato a/2 degli schemi di bilancio, della quota non utilizzata del fondo di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Fondone Covid). La bozza di legge di bilancio 2021, all’art. 154, comma 2 dispone che tali risorse, non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
A decorrere dal 2021, l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo vincolato obbliga gli enti alla compilazione dell’Allegato a/2 del prospetto del risultato di amministrazione presunto (art. 6 DM 1° agosto 2019). Per rappresentare le risorse vincolate nell’allegato a/2 degli schemi di bilancio si deve far riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione che illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione di tale allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.
In particolare sia il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione, del principio contabile applicato precisano che quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l’elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/2.
Con particolare riferimento alle risorse vincolate del Fondone, Arconet chiarisce che nella colonna c) dell’allegato a/2 al bilancio di previsione debba essere indicato l’importo del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del D.L. n. 104/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.
Con la faq 42, la Commissione ha ricordato altresì che, nel caso in cui non si preveda l’utilizzo di quote vincolate che compongono il risultato di amministrazione presunto, l’ente non è tenuto alla compilazione degli allegati a/1 a/2 e a/3. Conseguentemente, tali prospetti non devono essere ricompresi nello schema di bilancio e pertanto non devono essere inviati alla BDAP. L’eventuale presenza di tali allegati nell’istanza xbrl, non valorizzati o valorizzati tutti a zero, comporta l’applicazione dei controlli di coerenza, da parte del sistema BDAP, con la conseguente segnalazione di errore.
In ultimo, con la Faq n. 44 viene chiarito che l’allegato a/1 al bilancio di previsione non deve essere redatto se l’ente applica anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola quota relativa all’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità (FAL) in attuazione dell’art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città: slitta al 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio 2020-2022

La Conferenza Stato-città nella seduta straordinaria convocata per oggi, 30 settembre, ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020. Il rinvio rispetto alla data del 30 settembre è stato richiesto dai presidenti ANCI e UPI a causa della situazione fortemente critica per gli enti locali della regione Sicilia e per gli enti locali che sono stati interessati dal recente turno delle elezioni amministrative. Da qui la richiesta di Comuni e Province formulata in video conferenza durante la Stato-Città convocata d’urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, rinvio bilancio di previsione e salvaguardia equilibri al 30 settembre

Nella seduta di ieri 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per l’adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio.
Viene altresì differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Con lo stesso emendamento, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il testo dell’emendamento:

ART. 106.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, emanate le linee guida e relativi questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto 2019

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazioni nn. 8 e 9 del 28 maggio 2020 ha approvato le linee guida e i relativi questionari rispettivamente al bilancio di previsione 2020-2022 e al rendiconto della gestione 2019.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida e relazioni del Collegio dei revisori su bilancio di previsione 2020-2022 e rendiconto 2019 delle Regioni e Province autonome

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha approvato le deliberazioni nn. 3 e 4 riguardanti rispettivamente le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l’esercizio 2019 (ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022.

Inoltre, con deliberazione n. 5/2020 la Sezione delle Autonomie, ha approvato le linee guida per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del D.L. n.78/2015

Con comunicato di oggi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che in data 20 febbraio 2020 si è provveduto all’erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 78 del 2015 per un totale di € 1.335.342.775,39. Dal pagamento sono stati esclusi gli enti non in regola con l’invio dei certificati di bilancio.  L’anticipazione è a valere sul gettito dell’Imu: di conseguenza, con l’arrivo degli acconti nelle casse dei Comuni, l’agenzia delle Entrate provvederà al recupero in automatico delle somme assegnate.