DUP e bilancio possono essere approvati nella stessa seduta consiliare

Il Documento unico di programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione possono essere approvati nella medesima seduta consiliare. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 44426/2024, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, che ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, febbraio 2023, n. 256, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Corato aventi per oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) e l’approvazione del bilancio 2021-2023.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 174, comma 1, del TUEL, nel prevedere che «lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità», escluderebbe la necessità di approvare il DUP in apposita seduta “dedicata”, preliminare a quella convocata per il bilancio di previsione.

Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione».

Dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione. Inoltre, i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui all’art. 141, che non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il D.U.P. e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

Via libera dalla Conferenza Stato città del 21 dicembre 2023 alla proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2014.

Nel corso della seduta, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. (Vedi bozza decreto).

La richiesta di proroga, formulata a novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all’incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell’utilizzo delle risorse Covid, dall’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Con apposita nota, Anci ricorda che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM 25 luglio 2023, che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (ved. nota IFEL del 14 settembre 2023), rammentando, altresì, che l’inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, richieda alle amministrazioni locali che vogliano usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. A tal riguardo, l’Associazione ritiene che – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell’Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario e che gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.

Sotto il profilo fiscale, Anci ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

  1. il termine per l’approvazione delle delibere TARI(PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);
  2. il termine per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. “primo modulo” della riforma fiscale, relativo all’IRPEF, in corso di emanazione da parte del Consiglio dei ministri. Lo stesso provvedimento, atteso entro fine anno, permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.

Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine.

 

La redazione PERK SOLUTION

Differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

La Conferenza Stato-città, nella riunione di oggi ha espresso il proprio parere favorevole sull’ulteriore differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Per l’anno in corso il prescritto termine del 31 dicembre è stato prorogato, con il parere favorevole espresso in Conferenza da Anci e UPI al 31 marzo 2023, differito con la legge di bilancio alla data del 30 aprile 2023 e prorogato da ultimo, sempre in Conferenza Stato-città ed autonomie locali al 30 maggio 2023.

«Con il ministro Piantedosi – spiega il sottosegretario Wanda Ferro – abbiamo recepito le sollecitazioni provenienti dai tanti sindaci che hanno evidenziato le vulnerabilità finanziarie degli enti locali e le difficoltà nel contesto attuale nel ricercare gli equilibri di bilancio. Una condizione che si aggiunge a quella pure evidenziata da ANCI e l’UPI, con nota del 29 maggio scorso, che hanno formalizzato al ministro dell’Interno l’esigenza di voler considerare, per uno opportuno spostamento del termine al 31 luglio prossimo, sia i gravosi eventi alluvionali che hanno di recente colpito ampi territori dell’Emilia-Romagna, sia i complessi impegni organizzativi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative».

 

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Dalla Conferenza Stato-Città via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci 2023 e al fondo caro bollette

La Conferenza Stato-città ha dato il via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2023. La decisione arriva a seguito della lettera congiunta di Anci e Upi in cui i presidenti Antonio Decaro e Michele De Pascale chiedevano lo slittamento al ministro Piantedosi, in considerazione della “grande indeterminatezza sul versante delle entrate e l’impatto ancora incerto di molte previsioni di carattere fiscale e contabile”.
Nel corso della riunione è stata trovata anche l’intesa sullo schema di decreto del ministero dell’Interno per ulteriori 150 milioni di euro (anno 2022) del fondo dedicato al caro bollette, di cui 130 in favore dei Comuni e 20 in favore delle Città metropolitane. Parere favorevole, infine, sullo schema di decreto che ripartisce le risorse per la riapertura/ampliamento delle attività commerciali nei Comuni con meno di 20 mila abitanti.

 

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Decreto differimento bilanci di previsione 2022-2024 al 31 agosto 2022

È stato adottato dal Ministero dell’Interno il decreto del 28 luglio 2022, in corso di pubblicazione in G.U., di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 agosto 2022, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha espresso parere favorevole. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

 

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Salvaguardia equilibri e assestamento al 31 luglio in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione

L’IFEL, con apposito comunicato, ricorda che entro il 31 luglio p.v., in assenza di pur richieste proroghe, gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, nonché all’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL. Entro la stessa data è previsto il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2022-2024, come da proroga disposta con il DM Interno del 28 giugno 2022.

Per il rispetto delle imminenti scadenze richiamate, si rammenta quanto previsto dalla FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015, in virtù della quale è concessa, agli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici dovuti a crisi internazionale ed emergenza epidemiologica, l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con il rendiconto 2021 deliberato.

 

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Bilancio di previsione 2022-2024: differimento termine al 30 giugno

La conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024. La decisione, che sposta il termine che scadeva originariamente il 31 maggio, è stata adottata venendo incontro alle richieste esposte da ANCI. A motivare lo slittamento è stata la mobilità del quadro di finanza locale, interessato dalle ricadute economiche della pandemia, dagli aumenti dei costi dell’energia e dalla gestione dell’emergenza profughi ucraini.

Anci, nota su modifiche Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al DL milleproroghe 2022

Anci ha pubblicato una prima nota con gli emendamenti, di principale interesse per i Comuni, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al Dl Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).

Tra le principali modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare in materia di enti locali si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
  • la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);
  • la proroga, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-quinquies);
  • l’introduzione di nuove misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 3, comma 5-duodevicies);
  • la previsione di un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro; si prevede che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva siano quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, debbano trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 5-bis, lett.b));
  • estensione fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che abbiamo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art. 1, comma 12-bis);
  • nuova disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
  • estensione al 2022 della possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis), con proroga dal 30 marzo al 31 maggio 2022 del termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION