Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

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Accrual: Approvato lo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio e consolidato

Nella riunione del 4 agosto 2023 il Comitato Direttivo della Struttura di Governance ha approvato lo standard contabile ITAS-1-Composizione-e-schemi-del-bilancio-di-eserciziodel bilancio di esercizio.

Data la natura ed il contenuto dello standard, lo stesso potrebbe subire eventuali revisioni, nel rispetto del procedimento di statuizione, necessarie ad assicurarne la coerenza con gli altri standard ancora in fase di definizione.

Lo standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni. Il termine bilancio di esercizio utilizzato nel documento, salvo che non sia diversamente specificato, si riferisce anche al bilancio consolidato.

Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse. Il documento, inoltre, disciplina:

1) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico;

2) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio.

Allegati:
Conto economico
Conto economico consolidato
Stato patrimoniale
Stato patrimoniale consolidato
Rendiconto dei flussi di cassa
Rendiconto dei flussi di cassa consolidato
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

 

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Pubblicato lo schema di relazione dell’Organo di revisione al bilancio consolidato 2021

Il Consiglio nazione dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito internet la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei conti e aggiornata con le novità del quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (Dm 1° settembre 2021).

A corredo del documento viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

Documenti:
Relazione_consolidato_2021

 

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Scatta il danno erariale per le assunzioni di personale senza approvazione del bilancio consolidato

La Corte dei Conti Sez.II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2022, nel confermare la sentenza della Sez. Marche, ha affermato che costituisce danno erariale l’azione, intrapresa dalla dirigente, di assunzione di operatori di mensa a tempo determinato non avendo l’ente locale provveduto, entro il 30 settembre, all’approvazione del bilancio consolidato. Sussiste, infatti, il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il divieto è assoluto e inderogabile, tale da investire anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi del precetto sopra indicato. Nessun valore esimente può essere attribuito al colpevole ritardo (valutato già dai primi giudici in termini di mera attenuazione del danno) nell’approvazione del bilancio consolidato, considerato che il blocco delle assunzioni ha, in sé, una valenza “punitiva” ma anche proattiva (come già precisato), in quanto volto a pungolare l’organo politico al fine di procedere all’adozione della prescritta deliberazione. La violazione del divieto, oltre all’invalidità dei contratti stipulati, tradisce la divisata finalità della norma, facendo cessare proprio quello stimolo al rispetto dei tempi procedimentali che la stessa disposizione persegue.

 

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Bilancio consolidato 2020, lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili rende disponibile la bozza di Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020. A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.
Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

 

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Bilancio consolidato, in arrivo la modifica al principio contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 16 giugno scorso, ha approvato la proposta di aggiornamento dello schema di bilancio consolidato e del relativo principio contabile applicato, al fine di garantire di coerenza con gli aggiornamenti già approvati dello schema di stato patrimoniale armonizzato e con gli schemi di stato patrimoniale civilistici. Le proposte di modifica riguardano
– le voci del patrimonio netto dello schema di bilancio consolidato (stato patrimoniale passivo);
– le modalità di rappresentazione delle quote di pertinenza dei terzi nello schema di bilancio consolidato (conto economico e stato patrimoniale);
– il paragrafo 4.4 del principio applicato del bilancio consolidato, concernente le modalità di determinazione delle quote di pertinenza dei terzi;
– gli esempi dell’Appendice tecnica del principio applicato del bilancio consolidato, al fine di adeguarli ai nuovi schemi del bilancio consolidato.
La Commissione, inoltre, concorda sulla opportunità di arricchire il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli esempi riguardanti le scritture di assestamento, di approfondimenti  in materia di debiti fuori bilancio, la cui disciplina non è stata oggetto di modifica dal decreto legislativo n. 118 del 2011, considerata la rilevanza di tali operazioni, nella contabilità economico patrimoniale degli enti territoriali, autonome dalle registrazioni in contabilità finanziaria. di approfondimenti

 

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Corte dei conti, bilancio consolidato e Fondazione ex Ipab

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 86/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla riconducibilità delle fondazioni ex IPAB nel perimetro di consolidamento, ha ribadito come le stesse siano caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.” A tale riguardo, con le precedenti delibere (n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR), la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, sia rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.

 

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Nel perimetro di consolidamento rientra la società veicolo di PPP se controllata o partecipata dall’ente

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile u.s., nel dare riscontro ad una richiesta di parere presentato per il tramite dell’ANCI, in merito alla corretta applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ha chiarito che ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011
Il quesito riguarda il caso di un comune, che in data 31 dicembre 2020, ha definito la propria area di consolidamento, confermando le valutazioni già espresse in precedenti deliberazioni di Giunta comunale, non inserendo nel perimetro da consolidare la società veicolo concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell’opera e partecipata al 66% dal Comune, al 3% da un’azienda comunale. e per il restante 31% da Soci privati. Il comune, nel richiamare la disciplina prevista, per il partenariato pubblico-privato, dai criteri “Eurostat” e “SEC”, pertanto dalla contabilità nazionale, e pur riconoscendo che la disciplina prevista dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato si poggia su altre e diverse considerazioni e presupposti, chiede di valutare l’opportunità di considerare anche aspetti attualmente non presenti nei principi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011 ma affrontati nei principi contabili internazionali, in particolare l’IFRS 10, al fine interpretare la disciplina ed emanare uno specifico atto di orientamento. Dopo ampia discussione la Commissione, apportando alcune correzioni, concorda la seguente risposta al quesito:
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011. Pertanto il bilancio consolidato del comune deve comprendere il bilancio della partecipata al 66% anche se il comune non ha registrato in bilancio l’operazione di PPP come debito, a meno che la natura delle azioni detenute dal Comune non consenta di qualificare la società come “controllata” o partecipata ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118 del 2011. In altre parole, se le azioni del Comune non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” o “voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria”, la società non può essere considerata controllata. Analogamente, nel caso di azioni che non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”, non si è in presenza di una società partecipata da inserire nel bilancio consolidato.

 

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Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

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La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 61/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un ente, finalizzata a conoscere se l’eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all’ente incluso nel GAP di programmare l’esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo, ha evidenziato che non sia necessario ricorrere all’eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.
La Sezione ha ricordato che, come emerge dalla lettura del principio contabile concernente il bilancio consolidato, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci. Nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all’esempio n.1 si specifica che: “É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre”. Inoltre, nell’appendice tecnica del principio viene fornito anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l’ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell’area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION