Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri

Il Ministero della cultura, con il D.D.G n. 614 del 22.08.2023, ha approvato l’elenco dei beneficiari per il 2023 della misura prevista dal decreto n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”: contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri.

La quota spettante a ciascuna biblioteca è commisurata all’entità del patrimonio librario denunciato, e calcolata, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in 1.813,75 euro per le biblioteche con un patrimonio librario inferiore ai 5.000 volumi, 4.232,08 per quelle con un patrimonio librario compreso tra i 5.000 e i 20.000 volumi, e 8.464,15 per quelle con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi. Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa.

Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco. Per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme di e-commerce, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni.
Il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte – necessariamente recanti data successiva alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei beneficiari – dovranno essere di ammontare almeno pari al contributo assegnato. La verifica della spesa terrà conto dell’importo effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri acquistati. Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020 e le modalità di acquisto non rilevano ai fini della verifica del corretto uso del contributo.

A partire dal 1° ottobre 2023 sarà messo a disposizione per la rendicontazione, all’indirizzo https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/FEIB/, l’applicativo telematico nel quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo dell’intero importo assegnato, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del richiamato decreto ministeriale.

Allegati:
FAQ

 

La redazione PERK SOLUTION 

Contributo alle biblioteche per acquisto libri: l’elenco dei beneficiari

Il Il Ministero della Cultura – Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – ha pubblicato il D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri.
Tutti i beneficiari in elenco sono pertanto autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri nella misura indicata nell’ultima colonna “IMPORTO ATTRIBUITO” del prospetto pubblicato, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie.

Dal 1° ottobre 2022 sarà disponibile la funzione di caricamento delle fatture delle librerie, almeno tre per ciascuna biblioteca beneficiaria del contributo. Non è prevista in alcun modo l’acquisizione di determine, impegni, ordini di acquisto, relazioni o rendiconti. La data delle fatture (e della consegna dei volumi da parte delle librerie) non è rilevante, se non in funzione della della scadenza dei termini ordinariamente fissata al 30 novembre 2022.
Per effettuare la rendicontazione è disponibile la guida specifica, che ha scopo esclusivamente esemplificativo, e potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Di seguito le FAQ con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i chiarimenti sull’utilizzo del contributo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Biblioteche, richiesta contributo per l’acquisto di libri entro il 29 aprile 2022

Il Ministero della Cultura, con decreto del 14 gennaio 2022, definisce le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri.
Le risorse sono assegnate per l’acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:
a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 con riferimento all’anno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con riferimento all’anno 2023.

Le istanze potranno essere presentate, come da Decreto Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile dal 29 marzo 2022 – ore 12:00 al 29 aprile 2022 – ore 12:00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Biblioteche: il trattamento IVA dei servizi offerti nel caso di appalto a terzi

Con la risposta ad interpello n. 763 dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una biblioteca, delineando le situazioni in cui è applicabile l’esenzione e viceversa.
L’istante Complesso Monumentale ha rappresentato che il Ministero della Cultura ha avviato un’indagine conoscitiva di mercato, al fine dell’individuazione di due bibliotecari per l’affidamento di un’attività di carattere professionale, della durata di un anno, nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale della Biblioteca Beta, ubicata presso lo stesso Complesso. Il servizio sarà affidato mediante ricorso al mercato elettronico. L’istante, nel precisare che il personale prescelto dovrà occuparsi dell’iter delle nuove acquisizioni e della gestione delle risorse informative e documentarie della Biblioteca con procedure di inventariazione, collocazione e catalogazione dei fondi della Biblioteca, chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile all’importo da porre a base d’asta per l’affidamento della predetta attività professionale.
Secondo l’Agenzia, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio offerti non rientranti tra le attività proprie della Biblioteca non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’art. 10 prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”, a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime.
Le prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni n.135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008). Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, numero 22), unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007). È necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità, quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008). In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca sarebbero da assoggettare ad IVA nella misura loro propria (cfr. risoluzioni n. 131/E del 2007 e n. 148/E del 2008).
Nel caso di specie, è emerso che il complesso delle attività descritte dall’istante include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo del citato numero 22), con conseguente esclusione della possibilità di applicare al corrispettivo unico la norma di esenzione dall’IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION