PNRR: MiTE, prorogati di 30 giorni i termini dei bandi per l’economia circolare

Sono stati prorogati di un mese, i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l’economia circolare. I termini, inizialmente fissati a metà febbraio, vanno ora dal 16 al 23 marzo, a seconda della linea di intervento. La proroga è stata decisa dal MiTE per favorire una maggiore partecipazione delle aziende e delle Pubbliche amministrazioni del Sud ai bandi, che riguardano impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti.

I bandi del PNRR, rivolti a beneficiari pubblici e privati stanno andando bene: all’11 febbraio sono 1.400 le domande presentate al Ministero della Transizione ecologica, per 1.600 milioni di euro sui 2.100 disponibili (1.500 per comuni e imprese pubbliche e 600 per le imprese private). La maggior parte di queste domande è stata presentata da aziende del Centro-Nord. Sono ancora poche le richieste di finanziamenti dal Mezzogiorno, dove invece le strutture per il trattamento e il riciclo dei rifiuti sono particolarmente carenti. Di qui la decisione del MiTE di prorogare di un mese i termini per la presentazione delle domande, con l’obiettivo di garantire l’obiettivo di coesione territoriale stabilito dal PNRR (60% Centro-Sud). Le domande inviate potranno essere integrate o annullate e ripresentate entro il nuovo termine.

DL Semplificazioni, ricorso alle procedure ordinarie sotto soglia

Con parere n. 735 del 24 settembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti ai dubbi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o se si debbano utilizzare esclusivamente gli strumenti dallo stesso previsti, soprattutto per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, e se in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se siano applicabili per tali procedure le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto.

Di seguito la risposta del MIT:

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION