Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, ricapitalizzazione delle Aziende Speciali

L’art. 13-quater del DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come approvato dal Senato, nel modificare l’art. 1, comma 555 della legge n. 147/2013, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

Si ricorda che l’art. 1, comma 555 prevede che a decorrere dall’esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine. L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale

L’adozione del piano di risanamento può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, il quale prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
– nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
– purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
– purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Testo art. 13-quater. – (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Il principio di gratuità degli incarichi dei componenti del CdA di Aziende speciali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 177/2020, ha chiarito che la prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest’ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell’Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Tale disposizione prevede che “…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera…”.
Nel merito, la Sezione, in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIC, ribadisce che il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2 non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Come è stato osservato in un recente pronunciamento della Sezione regionale per il Lazio, che ha integralmente recepito i principi di diritto espressi in sede nomofilattica, “in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l’oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni” (deliberazione n. 73/2020/PAR). Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2012, ha evidenziato che “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”, cioè a dire “utilità economica”, quali sovvenzioni in denaro, garanzie, esenzioni da tributi, canoni, etc.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Gratuità compensi consiglio di amministrazione Aziende Speciali

Con la deliberazione n. 73/2020 la sezione regionale di controllo per il Lazio svolge un’ampia trattazione della nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, ai fini dell’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito dei consigli di amministrazione delle Aziende speciali.
Con riferimento all’applicazione del principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, sarà dirimente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive (Corte cost. n. 161/2012). Nel primo caso, non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010; lo stesso troverà, invece, applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificarne la reale natura giuridica delle stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ripiano disavanzo di liquidazione Azienda speciale

Pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano del disavanzo di liquidazione, va sottolineato che secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i comuni, che abbiano costituito un’azienda, possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione (Sezione Veneto deliberazione nr. 980 del 28.11.2012; Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR e Sezione Basilicata, delibera n. 28/2011 nonché del. n. 434/2012/PAR Veneto). L’esercizio di tale discrezionalità, deve, tuttavia, essere supportato da un’adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (Cfr. deliberazione Sezione Basilicata 28/2011 /PAR). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 96/2020/PAR. I giudici contabili, chiamati ad esprime parere su una serie di quesiti formulati da un Sindaco, ribadiscono alcuni importanti aspetti del complicato rapporto fra ente pubblico e soggetti partecipati.
I giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio. Anche nell’ipotesi di disavanzo di liquidazione, fattispecie ben diversa dal disavanzo di gestione, non è escluso che gli Enti possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione sulla scorta di una rigorosa motivazione. Per quanto riguarda, invece, l’applicazione della disposizione di cui all’art 1 comma 555 della legge 147/2013 (ai sensi del quale, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio) la Sezione ritiene che si debba dare rilievo all’effettiva situazione finanziaria, indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell’accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. La mancata rappresentazione contabile del risultato di gestione, le cui perdite siano avvenute negli ultimi quattro esercizi, non può quindi escludere la configurazione della fattispecie prevista dal richiamato art 1 comma 555 della legge 147/2013, indipendentemente dai motivi che abbiano comportato la mancanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION