Utilizzo quota di avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 149/2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero, nel caso di specie per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del TUEL, prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri.

La Sezione ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato (All.4/2) stabiliscono un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione – al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).

Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, secondo la Corte, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

In definitiva, l’ente, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, l’ente locale potrà applicare avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo avanzo libero per accoglienza profughi

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2022, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa di sostentamento materiale e morale di profughi ucraini ospitati nel territorio comunale, quale spesa corrente una tantum, circoscritta all’esercizio 2022.

La Sezione ricorda come la ratio dell’art. 187, commi 2 del TUEL è quello di circoscrivere la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a scopi di sana gestione finanziaria, talché esso “non può essere inteso come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost. n. 138/209). In tal senso, il comma 3 bis del richiamato art. 187 preclude l’uso dell’avanzo libero nel caso in cui l’ente versi nelle fattispecie di cui agli artt. 195 e 222, salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193.

Pertanto, secondo il richiamato art. 187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di cui alle lett.e a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità” (ved. anche principio 9.2, Allegato 4/2, D. Lgs. 118/2011).

Per spese corrente una tantum si intende la spesa significativamente priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente”.

In conclusione, sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese”.

 

La redazione PERK SOLUTION