Limiti sulla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio

Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies l. n. 214/1990). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez Riunite, in speciale composizione, sentenza n. 16/DELC/2022, pronunciandosi sul ricorso proposta da un Comune avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito all’inadempimento del Comune medesimo rispetto alle misure correttive richieste.
Nel caso di specie, dopo lo scioglimento degli organi del Comune e la nomina di un commissario per la gestione corrente fino alle elezioni, il consiglio neoeletto approvava il rendiconto, confermando la grave compromissione degli equilibri finanziari dell’ente. Dopo l’approvazione del rendiconto 2020 l’ente deliberava di accedere alla procedura di riequilibrio e chiedere il Fondo di rotazione, ma allo scadere dei 90 giorni previsti per la redazione del piano, il Comune chiedeva la revoca della procedura di riequilibrio in ragione dell’avvenuto ripristino degli equilibri.

Il Comune interessato, per ripristinare gli equilibri, come dichiarato nella delibera di revoca al ricorso al piano di riequilibrio, aveva riapprovato in autotutela il rendiconto 2020 (senza parere dell’organo di revisione) abbattendo gli accantonamenti del Fondo contenzioso e del FCDE con ciò ottenendo una riduzione drastica del disavanzo del 2020 che, unita alle buone prospettive del rendiconto 2021 ancora da approvare, potevano consentire, ad avviso dell’Ente, di considerare risolta la grave compromissione degli equilibri finanziari. Il Comune aveva altresì proceduto, sempre in autotutela, a riapprovare i rendiconti 2017, 2018 e 2019 nonostante il parere negativo dell’organo di revisione.

Per i giudici, non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Sul punto la Corte costituzionale ha osservato, con argomento riferentesi all’ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che “il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost.” in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Alla ciclicità e continuità tra determinazione iniziale del bilancio e rendicontazione finale consegue la possibilità di valutare la credibilità della definizione e dell’attuazione del programma politico che ha raccolto il consenso elettorale maggioritario.

Ulteriore elemento nel senso esposto della irretrattabilità del rendiconto è la previsione che la dichiarazione di dissesto non possa
essere revocata (art. 246 TUEL) in quanto adottata in presenza di una situazione di bilancio compromessa e non più rimediabile.
L’operazione di riapprovazione dei rendiconti del Comune per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con il parere negativo dell’organo di revisione, e poi anche di quello del 2020, secondo la Sezione, getta un’ombra ineliminabile sulla attendibilità  veridicità dei rendiconti riapprovati e quindi sui saldi esposti nel rendiconto 2021 che, ad avviso dell’Ente, risulterebbero gli unici da considerare per la valutazione dell’adozione di adeguate misure correttive.

 

La redazione PERK SOLUTION