Comuni in dissesto: irretroattività dell’aumento delle aliquote IMU

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo. Sulla base di tale principio, la CTR per la Campania, con sentenza n. 3749/2022, ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento impugnato e riformato la sentenza di prime cure. Il collegio, infatti, ha evidenziato che il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.

Per il collegio, tali delibere, pure emesse nel rispetto del termine previsto dall’art. 251 T. U. e dunque legittimamente adottate, tuttavia sono destinate ad avere i loro effetti solo per l’anno, non potendo operare in modo retroattivo (come invero ribadito dalla previsione del secondo comma dell’art. 251 di efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato). Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità. Ciò in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.

 

La redazione PERK SOLUTION