Piano straordinario assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr

Anci ha pubblicato una nota  sul piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale per l’attuazione del Pnrr. Il piano di assunzioni, contenuto nel D.L. n. 152/2021 recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni. Di particolare interesse i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, che introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. L’art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l’art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli
interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.
L’art. 31-bis introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in arrivo le modalità per accedere al fondo riservato ai piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione pubblica informa, con apposito comunicato, che è in fase di predisposizione il sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, secondo le previsioni dell’ articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il termine per la presentazione delle richieste per accedere al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.
Si ricorda che le disposizioni di cui all’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 prevedono che, al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL n. 152/2021 di attuazione del PNRR – Le misure di interesse per gli Enti locali

È stata pubblicata in G.U. n. 310 del 31.12.2021 la legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, nonché il testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione.
Riportiamo di seguito una Nota sintetica sulle misure di maggiore interesse per gli Enti locali.

Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche (art. 6-bis)
L’articolo introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (art. 6-ter)
In merito alla disciplina degli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR, di cui all’art. 48, comma 3 del D.L. 77/2021, si chiarisce che la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta. Resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura.

Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6-quater)
Viene modificato l’articolo 6 del D.L. n. 76/2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti.

Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)
È prevista la costituzione di un Fondo di fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” per l’attuazione -nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.

Proroga attuazione Programmi complementari (art. 9, comma 1)
Viene prorogata di un anno, ovvero al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Si dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi Programmi Operativi Complementari per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ritardo pagamento debiti commerciali (art. 9, comma 2)
Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del PNRR e per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, sono apportati dei correttivi alla legge n. 145/2018, commi 861-862 e 871. In particolare, è consentito agli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l’indicatore di debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali relativa ai due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. L’indicatore relativo al ritardo di pagamento sarà determinato esclusivamente sulla base dei dati della PCC. Si chiarisce che gli enti in contabilità finanziaria che non rispettino gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145/2018 accantonino in bilancio, entro il 28 febbraio, il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio. Si stabilisce, infine, che il programma delle verifiche dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sia definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.

Gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR (art. 9, commi 6-7 e 12-13)
Trattasi di disposizioni di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR,  finalizzati ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato e assicurare ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari.

Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica (art. 9, commi 8 e 9)
Si istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e i processi di revisione e valutazione della spesa.

Realizzazione “Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PA” (art. 9, commi 14-18)
Si interviene in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR, che ha l’obiettivo di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio. Secondo il PNRR, infatti, un assetto contabile accrual costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 9, comma 18-bis)
Si demanda ad apposita circolare del MEF il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano. Inoltre, si dispone che è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento l’ammissibilità solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.

Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20)
Si introducono misure relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti. I Comuni beneficiari di tali contributi dovranno assicurare l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. È fatto obbligo di conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.
Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. I contributi saranno erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
Per le risorse di cui al comma 42 (destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale), relative agli anni dal 2021 al 2026, e confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è disposto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Con riferimento ai contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e ss. della L. n.145/2018, destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli enti beneficiari, per l’anno 2021, dovranno concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura. A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Piani integrati (art. 21)
In attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities, l’articolo in questione dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026.

Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (art. 23)
Si consente l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali (art. 27)
Si introducono misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Vengono semplificate le modalità attuative inerenti l’obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico. Si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) consentendo ai Comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l’espletamento delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

Piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche (art. 28-bis)
Le amministrazioni pubbliche possono erogare benefìci economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi con terminali di pagamento (POS), mediante l’utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all’attribuzione dei benefìci di cui sopra sono affidati a PagoPa s.p.a.

Professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 31)
I professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Anche le province e le città metropolitane, nei concorsi indetti dalle stesse, sono tenute ad assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (art. 31, comma 1-bis)
I Comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti sono autorizzati a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR. Gli incarichi di consulenza e collaborazione possono essere conferiti fino al numero massimo complessivo di quindici (per singolo Comune) per un importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui si tratta gli enti provvedono nell’ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio. La durata degli incarichi non può essere superiore al 31 dicembre 2026. Ed in ogni caso, gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del soggetto politico conferente.

Potenziamento amministrativo dei Comuni (art. 31, commi 1, 3, 4, 5 e 6)
Si consentono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Per la copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali oneri sono in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili e possono essere sostenuti anche dai Comuni in difficoltà finanziaria, previa verifica della Cosfel del Ministero dell’Interno. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno (art. 31-bis, commi 7-9)
Sono previste misure volte a consentire la stipula di contratti di collaborazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (art. 31-bis, comma 10)
Sempre al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR, i Comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti, che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, potranno assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti dell’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deliberazione con cui è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attuazione PNRR e PNC, i chiarimenti di Arconet sulle deroghe alla contabilità degli enti locali

La Commissione Arconet, con la FAQ 48 del 15 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l’attuazione del PNRR e del PNC.
Di seguito il testo integrale della FAQ.
a. Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
b. Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
d. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).
Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: “Accelerare i tempi per completare opere previste e assunzioni”

È auspicabile, dal punto di vista dei tempi, che nel primo semestre del 2022 vi sia una completa assegnazione delle risorse ai Comuni per giungere, entro la fine del 2023, all’apertura dei cantieri in modo da completare le opere nei tempi previsti per la rendicontazione. È necessario dunque un processo di snellimento nell’assegnazione delle risorse sul comparto dei Comuni.
Lo ha sottolineato il presidente di Ifel, in rappresentanza di Anci, audito presso la Commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’esame del Dl 152/2021, sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il documento presentato).
“Il Pnrr prevede una serie di misure che impattano direttamente e indirettamente sui Comuni. Il decreto interviene, oltre che su un ulteriore insieme di misure di sostegno e di incentivo alla ripresa di diversi settori economici, anche su altri strumenti finanziari e procedurali ‘abilitanti’ per l’attuazione del Piano nazionale”.
Sul punto sono state illustrate alcune questioni dirimenti per i Comuni, come quella relativa ai dati contabili locali ai fini del calcolo dello stock di debito commerciale e di ritardo nei pagamenti, “sulla cui base eventualmente definire l’accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali evitando il ricorso ai dati della Piattaforma crediti commerciali che risultano ancora disallineati. In particolare, è stato posto l’accento anche sul tema delle risorse relative alla rigenerazione urbana.
“Positiva l’integrazione delle risorse disponibili per gli interventi di rigenerazione urbana per ulteriori 500 milioni di euro che permetterà di assegnare 3,4 miliardi ai Comuni, ma i progetti presentati valgono 4,3 miliardi di euro. Servirebbe un ulteriore sforzo nel riposizionamento delle risorse di circa un miliardo di euro per ampliare l’accesso ai progetti già considerati ammissibili con lo scorrimento della graduatoria in corso di pubblicazione”. Centrale, infine, nella fase di attuazione e avvio del Piano nazionale è anche la questione del personale e delle risorse professionali da impiegare, su cui il presidente Ifel ha precisato: “Il provvedimento in esame non interviene su un aspetto cruciale: la semplificazione dell’accesso per i Comuni alle forme e modalità di reclutamento previste dall’articolo 9 del DL 80/2021, che prevede un doppio meccanismo autorizzatorio che non risulta coerente con gli obiettivi di accelerazione degli investimenti. Per questo ANCI chiede un correttivo che consenta agli enti locali, singoli e associati, di derogare alla doppia procedura autorizzatoria per le assunzioni e il conferimento degli incarichi nel limite del 5% dell’importo complessivo dell’investimento.