Il premio di 100 euro riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio. È questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 519 del 4 novembre 2020.
L’Amministrazione istante fa presente di aver erogato il premio di 100 euro, previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), a favore dei dipendenti che a marzo abbiano continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili. Dal computo delle giornate utili ai fini del bonus, sono state invece escluse le giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi, nonché per permessi studio. Inoltre, ai fini del calcolo non sono stati ricompresi tra i giorni lavorati i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato “in presenza” presso la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che la ratio dell’art. 63 del D.L. 18/2020 è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’ente. Con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E e 6 maggio 2020, n. 11/E, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E, è stato chiarito che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore abbiano prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). I periodi di distacco e permesso sindacale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Dpr n. 164/2002, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l’Amministrazione e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame. Affinché però possa trovare applicazione l’art. 63 del decreto Cura Italia anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.