Le aree adibite ad attività estrattive sono assoggettate all’IMU, in quanto mantengono la loro potenzialità edificatoria con riferimento ai fabbricati strumentali a tali attività. Infatti, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, le aree adibite ad attività estrattive in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune non perdono la loro potenzialità edificatoria, ancorché limitata alla costruzione dei fabbricati strumentali all’estrazione dei materiali (cfr. Cass. n. 14409/2017 e Cass. n. 31079/2019). Infatti, l’edificabilità di un’area è connessa alla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune e la sua eventuale destinazione a cava non ne modifica la sua potenzialità edificatoria. Pertanto, le aree estrattive devono essere assoggettate all’imposta comunale sugli immobili. Con queste motivazioni la CTR Abruzzo, sentenza n. 05/10/2021, n. 670/6, ha respinto l’appello della società ricorrente, titolare di un’attività estrattiva e già risultata soccombente in primo grado, affermando, tra l’altro, che la previsione di un’esenzione dal versamento dell’IMU per le società che esercitano dette attività, non contemplata dalla legge, comporterebbe un vulnus al principio di tassatività delle esenzioni fissate dal legislatore.