Iscrizione nella sezione separata per le società nell’attività di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021, fornisce chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti di società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio nell’albo delle società che svolgono esclusivamente attività di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate locali, come consentito dalla Risoluzione n. 4/DF del 13/04/2021. Il MEF rammenta che quella consentita dalla Risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione. Il MEF attesterà quale mera presa d’atto (che conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara) e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. La verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Inoltre, viene precisato che se la società intende svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata. Se invece la società interessata vuole esercitare anche le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, la stessa dovrà iscriversi alla sezione principale. Se la società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata; quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION