È legittima l’adozione di un piano attuativo comunale dopo l´indizione dei comizi elettorali

La disposizione di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo la quale dopo l’indizione dei comizi elettorali possono essere adottati in materia solamente gli atti urgenti e improrogabili, è strettamente riferibile agli atti di competenza dei Consigli comunali secondo l’interpretazione correttamente data anche dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali con parere circolare del 4 febbraio 2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all’attività dell’“organo Consiglio comunale”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che ove la disposizione si riferisse alla Giunta si determinerebbe una paralisi dell’attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre–elettorale e che la Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull’approvazione dei piani attuativi qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora con legge regionale sia previsto che le procedure di adozione e approvazione del piano attuativo comunale sostituiscano quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale, ivi compresi i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, sussiste comunque la possibilità di approvare i contenuti dei PIP attraverso strumenti urbanistici diversamente denominati, quali i PAC. In tal caso la delibera di approvazione del PAC equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti di interesse privatistico.

Gli atti con i quali il comune aveva approvato il Piano attuativo della zona industriale Ponte Rosso, piano che era il necessario presupposto degli espropri dei terreni per la realizzazione di un progetto di ampliamento, erano stati impugnati innanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, il quale aveva respinto i ricorsi. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 4 dicembre 2023, n. 10487 ha confermato le sentenze del giudice di primo grado. Cons. Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Convocazione comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili dei consigli comunali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica. La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali.
Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le prossime elezioni amministrative.
Come noto, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del TUEL, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La disposizione è specifica per i consigli comunale e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci (T.A.R. Calabria n.1558 del 29/08/2018).
La ratio della norma è quella di prevenire ogni interferenza dell’orga­no in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale” giacché “la scelta degli elettori potrebbe invero restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni, che in alcuni casi potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (Consiglio di Stato, I Sez., 2955/2003).
In base al principio di continuità dell’ordinamento che ha ispirato il legislatore, per “elezione” debba intendersi il momento della proclamazione degli eletti e non la data di svolgimento delle consultazioni medesime” (Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, parere 16 marzo 2005).
Il divieto previsto dall’art. 38, comma 5, opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
La disposizione si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente; sicché in questo periodo di transizione l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l’interesse pubblico perseguito” (T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 314 del 21 marzo 2014).
Con riferimento al presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del   2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 7 dicembre 2006, l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Oltre all’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto di gestione), si ritiene che tra gli atti urgenti e improrogabili vi possano rientrare:

  • la ratifica delle variazioni di bilancio;
  • la nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
  • il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
  • l’approvazione del regolamento urbanistico;
  • la contrazione di mutui per la cui deliberazione sia stabilito un termine entro i 45 giorni;
  • le variazioni del programma delle opere pubbliche quale presupposto per l’approvazione di progetti urgenti (es. per scadenza finanziamenti, etc.);
  • l’adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
  • ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale, che con decisione motivata dello stesso consiglio ritenga urgente e non prorogabile oltre la data di proclamazione del consiglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION