Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione tra Comune e Regione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 592 del 16/09/2021 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione a titolo gratuito tra Comune e Regione e tra Regione e Società in house.
Nel caso di specie, la Regione ha approvato un Piano di realizzazione di “rustici modulari” per l’artigianato e per la piccola impresa sul territorio regionale, previsti nel Progetto Regionale di Sviluppo. I rustici modulari, finanziati dall’Amministrazione regionale sono stati realizzati, in veste di Enti attuatori, da alcuni Comuni e Comunità Montane. Gli stessi devono essere acquisiti al patrimonio regionale per essere, quindi, trasferiti alla Società che provvederà, per conto della Regione, a stipulare i contratti di leasing finanziari con i soggetti interessati. I rapporti tra Regione e Comuni e tra Regione e Società sono regolati da apposite convenzioni. Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti di cessione, ha chiesto di conoscere la corretta tassazione ai fini delle imposte indirette dei seguenti atti:
a) cessione dal Comune alla Regione dei rustici modulari in oggetto; per la stipula in oggetto non è previsto alcun corrispettivo e che pertanto avviene a titolo gratuito, quale adempimento traslativo dell’obbligazione gravante in capo al Comune in forza della convenzione;
b) cessione dalla Regione alla Società, dei rustici modulari al fine di dotare il cessionario degli strumenti idonei per l’esecuzione del mandato innanzi indicato. Tali atti di cessione saranno effettuati a titolo gratuito.
L’Agenzia ritiene che alla cessione da parte del Comune alla Regione dei rustici modulari, nel condividere la soluzione del notaio istante, vada applicata la disciplina fiscale stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito dall’art.2 comma 47 del DL 262/2006, convertito con la legge 286/2006. La reintroduzione delle imposte di successione e sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, poiché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità). In base al combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e 2, comma 47, del citato decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con Circolare 22 gennaio 2008, n.3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Nella fattispecie in esame, poiché la cessione avviene in favore della Regione, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta di successione e donazione, come dispone l’articolo 3 del citato TUS. Pertanto, la presente cessione non è da soggettare ad imposta ipotecaria in relazione alle formalità eseguite nell’interesse della Regione.
Con riferimento, invece, alla cessione dei rustici modulari da parte della Regione alla Società, l’atto produce effetto di trasferire gli immobili a titolo gratuito a favore della società, assumendo rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell’art. 1 del TUS, secondo cui «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi». Pertanto, il citato trasferimento di immobili, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della Regione a quella della Società è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8 per cento dal successivo comma 48.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION