Anci, PNRR assunzioni. Più risorse, più personale e semplificazione per i Comuni

“Più risorse, più assunzioni, più semplificazioni per i Comuni”. Così il vicepresidente vicario dell’Anci, Roberto Pella e il delegato Anci al Personale, Jacopo Massaro, all’indomani dell’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento, a firma Pella-Dal Moro, che libererà risorse per 600 milioni di euro da destinare all’assunzione di circa15 mila funzionari a tempo determinato nei Comuni.
“Abbiamo raggiunto un traguardo importante per i Comuni – spiegano Pella e Massaro – sulla base dell’accordo politico raggiunto il 3 dicembre scorso tra Anci e governo. Grazie a questo emendamento – continua Pella – saranno superati i vincoli imposti dai parametri e dai limiti del 2009. I contratti a tempo determinato, quindi, potranno valere per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma senza andare oltre il 31 dicembre 2026 e senza qualifica dirigenziale”.
Nel dettaglio le assunzioni saranno sbloccate grazie a un meccanismo espansivo in base a percentuali di spesa moltiplicate per la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e saranno subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione che dovrà certificare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Le assunzioni varranno anche per i Comuni in deficit o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario. Saranno inoltre previsti due fondi ad hoc: uno per i Piccoli Comuni, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e uno per i comuni del Mezzogiorno che consentirà all’Agenzia per la Coesione territoriale di stipulare contratti con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro.
“Oggi per i Comuni, incaricati di mettere a terra oltre un terzo delle risorse del PNRR – aggiungono gli esponenti Anci – è essenziale poter disporre di capitale umano, in termini quantitativi e qualitativi, non solo per realizzare le opere e i progetti, ma anche per la loro successiva gestione. Altrettanto prioritario è avviare un coordinamento e una collaborazione continua tra i diversi livelli di governo, rappresentati da Anci, Upi e Conferenza della Regioni, affinché gli obiettivi e i traguardi del PNRR siano raggiunti non solo in tempo, ma in maniera efficace e omogenea sull’intero territorio nazionale”, concludono Pella e Massaro.

Utilizzo turn over per gli enti che si collocano in una percentuale intermedia fra i due valori soglia

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 55/2020, ha fornito il proprio parere a due quesiti in tema di raccordo tra la disciplina di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e la normativa in materia di turn over.
In particolare, il Comune (avente una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) ha chiesto di sapere:

  • se sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’ art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal decreto ministeriale del 17.03.2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente;
  • se, nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, l’ente debba riferirsi, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018.

I giudici contabili, dopo un excursus del quadro normativo in materia di assunzione di personale da parte degli enti locali, hanno rilevato che l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate, “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. Pertanto, il Comune – che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al DM. del 17.03.2020 – potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, laddove per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale.  Nella diversa ipotesi in cui – anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019 – l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, “l’ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. La circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20 aprile 2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzione di personale a tempo determinato in esercizio provvisorio

È possibile procedere ad assunzione di personale a tempo determinato con risorse etero-finanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. È quanto ha affermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020. Il Ministero fa presente che la problematica è stata specificatamente affrontata, per gli enti sottoposti al controllo centrale ex art. 155 del Tuel, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.4.2020. In particolare la Cosfel, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, nella deliberazione 28/2020 (che ha escluso la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli enti che operano in esercizio provvisorio), le cui conclusioni si fondano, in via generale, sulle finalità che il legislatore persegue mediante i limiti di spesa imposti durante l’esercizio provvisorio tese a garantire in maniera permanente gli equilibri di bilancio e il pareggio effettivo, ha ritenuto che, fin tanto che la gestione dell’ente si svolge ai sensi dell’art. 163 Tuel durante l’esercizio provvisorio non possono essere consentite assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato, invece, la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. In definitiva, la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per l’ente squilibri di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION