Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili

È stato pubblicato in G.U. n. 303 del 2022 il D.P.C.M. 10 ottobre 2022 concernente la ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

Le risorse sono destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 e sono ripartite, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell’onere pari a euro 501.995,88.

Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Unioni di comuni: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali

22La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 137/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito in merito l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni e, in particolare, la determinazione della possibilità di sostenere la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con i contributi previsti dall’art. 1 c. 797 e ss. L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate stabiliti dall’art. 1 c. 229 L. 208/2015, ha evidenziato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni. In assenza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Sezione ha altresì ricordato alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, in particolare:

  • l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
  • i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

L’attuale contesto normativo avente ad oggetto i vincoli alla spesa per assunzioni di personale, nonché la disciplina inerente ai parametri alla base della determinazione delle relative capacità degli enti – ivi comprese le Unioni di comuni – non consente alla Sezione di dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni – enti “soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”, in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni. L’ambito di applicazione della
disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali: firmato decreto di assegnazione risorse agli ATS per assistenti sociali

Il Ministero del Lavoro informa che è stato firmato il Decreto attuativo di liquidazione dei contributi per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e di determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 797-804, L. 178/2020).  Il contributo erogato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è attribuito a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Si rammenta che la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.  In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

In sede di attuazione, il Decreto dispone che:

  • per l’anno 2021, sulla base dei dati presentati dagli ATS entro il 28 febbraio 2022, relativi al numero effettivo degli assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, sono determinati i contributi, nei limiti delle somme prenotate, in base alle somme liquidabili indicate nella Tabella 1 (allegata al Decreto), per un totale di euro 49.684.257,61;
  • per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ATS per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, in base ai prospetti presentati dagli ATS stessi sono determinate le somme prenotate secondo la Tabella 2 (allegata al Decreto), per un totale di euro 81.795.380,72;
  • in sede di riparto del Fondo è previsto che le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023.

Per tutti i dettagli si possono consultare le seguenti tabelle.

 

PNRR, Assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari

Con la Circolare n. 11/2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito al piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, per l’attuazione del PNRR.
Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto, come noto, alcune importanti previsioni, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. Ai sensi dell’art. 31-bis, comma 3, le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, previa verifica della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

A tal fine, per garantire uniformità procedimentale e la necessaria celerità nella adozione dei conseguenti provvedimenti, alla circolare è allegata una bozza di istanza, che dovrà essere trasmessa al Dipartimento dagli enti locali interessati. Le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato – ad esclusione di quelle interamente etero-finanziate o di applicazione del regime di “scavalco condiviso”, che non dovranno essere sottoposte alla predetta Commissione (COSFEL) –  dovranno contenere la seguente documentazione, da allegare alla predetta istanza:

  • Estremi del provvedimento di approvazione del progetto per il quale il Comune provvede alla attuazione degli interventi ivi previsti;
  • Prospetto relativo al calcolo della spesa aggiuntiva prevista per le assunzioni in argomento, che non potrà essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella l allegata al DL n. 152/2021;
  • Asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le nuove regole assunzionali si applicano anche alle Unione dei comuni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la recente deliberazione n. 109 del 10.09.2020, ha stabilito che le nuove regole assunzionali, introdotte dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e dal DPCM interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, si applicano anche alle Unione dei comuni, pur non essendo queste menzionate nel citato DPCM. Per i giudici contabili, la nuova disciplina, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell’ente sostituisce il regime vincolistico in materia di personale preesistente di cui all’art. 32, comma 5 del TUEL  (laddove è previsto che “Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”). È evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni. A rafforzare il ragionamento sistematico della Corte è la disposizione contenuta nel comma 229 dell’art.1 della legge 208/2015, la quale stabiliva che “A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”. La norma nell’intento di incentivare forme associative tra comuni consentiva lo sblocco integrale del turn over per i comuni oggetto di fusione e per le unioni di comuni, anticipando una regola che, dal 2019, è stata generalizzata. Anche la suddetta disposizione, nel concedere un maggiore grado di libertà a Unioni (e fusioni) in tema di assunzioni, richiamava la normativa generale, ora innovata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 34/2019. La riprova della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 32 del TUEL si evince indirettamente, secondo i giudici, anche dalle disposizioni alla base del quesito (il richiamato comma 2 dell’art.33 del decreto-legge 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 169/2019 e lo stesso DPCM di attuazione del 17 marzo 2020, comma 3 articolo 5). Si prevede infatti per “i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia …, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’, … al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato”, la possibilità di superare tali valori per un periodo transitorio (fino al 2024 per un importo prefissato e con l’obbligo di collocare l’unità di personale presso l’Unione). Trattasi di deroghe molto circoscritte e limitate nel tempo con l’obiettivo di realizzare una convergenza generalizzata su valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per la generalità dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni, firmata la Circolare della Funzione Pubblica

Pubblichiamo il testo definitivo della circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, con la bollinatura e la firma congiunta dei tre ministeri interessati,  che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Si allo scavalco condiviso anche per gli enti che approvano in ritardo i documenti di bilancio

Con deliberazione n. 10/2020 del 29/05/2020, la Corte dei conti, Sezione Autonomie –  chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana in merito alla riconducibilità, o meno, nell’ambito delle assunzioni vietate dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, della peculiare fattispecie di utilizzo a tempo parziale, e nei limiti dell’orario d’obbligo, del personale dipendente di altra amministrazione, secondo il modulo organizzativo introdotto dal CCNL del 22 gennaio 2004 (art. 14), attualmente, disciplinato dall’art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 – ha enunciato il principio di diritto per il quale il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore.

Secondo i giudici “la ratio di quest’ultimo istituto è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse. L’art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 dispone, infatti, che, a tali fini “gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”. E’ stato, condivisibilmente, affermato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR) che nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand’anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l’ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche. Mancano, dunque, nella peculiare fattispecie all’esame, i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal Legislatore per l’operatività del divieto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l n. 113/2016, né la norma può essere applicata dall’interprete in via analogica a casi non espressamente previsti dalla disposizione. In particolare, non appare consentita un’interpretazione “additiva” che introduca ulteriori limitazioni all’autonomia organizzativa degli enti territoriali con riguardo ad un istituto, quale quello dello “scavalco condiviso”, che presenta un’ontologica diversità strutturale rispetto alla fattispecie di “assunzioni” colpite dal divieto. Si osserva che la finalità ordinamentale dell’istituto, ben delineata dall’art. 1, comma 124, della l. n. 145/2018, unitamente alla stessa temporaneità dell’utilizzo congiunto del personale, conducono ad escludere che il ricorso a tale modulo organizzativo possa 10 costituire una elusione al divieto di assunzioni. Ipotesi, questa, che la disposizione di cui all’art. 9 citato riferisce al solo caso dei contratti di servizio con soggetti privati. Da ultimo, va rilevato come l’indirizzo espresso si ponga in linea di continuità con l’interpretazione enunciata da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG (resa con riferimento alla diversa disciplina vincolistica di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010), in cui si è affermato che l’istituto previsto dall’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un’assunzione. La soluzione ermeneutica appena illustrata non esime, tuttavia, dal mettere in luce come il ricorso al ricordato strumento organizzativo – di per sé legittimo ed ammissibile – debba avvenire in modo coerente con la relativa funzione ordinamentale, nel rispetto della concreta necessità di assicurare il regolare svolgimento di un servizio per l’effettivo fabbisogno dell’Ente e nell’ambito dei limiti di legge”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per assunzione in assenza dell’approvazione del bilancio consolidato

L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016 prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come ampiamente noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l’amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell’ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell’ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49) Pertanto la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato fa automaticamente  scattare l’imposto divieto la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività 10 (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delib. 17 gennaio 2019, n.2/2019/PRSP).
È quanto ha evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con sentenza n. 41/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION