Assunzioni assistenti sociali finanziate con contributo statale fuori dal computo degli spazi assunzionali

La spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 65/2021.
I commi 797 e seguenti, come noto, introducono misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
– ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
– ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 (comma 797).
La rilevanza di tali contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell’art. 33 del d.l. 34/2019 è questione espressamente disciplinata dal comma 801 della medesima legge 178/2020, il quale dispone, infatti, che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”. Quest’ultima norma sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”. Pertanto, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all’art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Superbonus 110%, assunzioni di personale in deroga parziale dei limiti di spesa

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 105/2021/PAR, in risposta ad un quesito volto ad appurare se le disposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70, della L. 178/20 consentano di derogare anche all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 (limite lavoro flessibile), ha evidenziato che deve escludersi che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28.
La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito, come noto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai soli limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene demandato ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico.
La Sezione ricorda che la rilevata configurazione dell’art. 9, comma 28, quale principio generale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che (come già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale per l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006), ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (cfr., per la L. 296/06, Sez. controllo Veneto, n. 177/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, n. 61/2019/PAR). Eccezioni a quest’ultima disposizione sono invece previste in altri commi dell’art. 1, L. 178/2020, come nel caso del comma 993, laddove si dispone che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “.
Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “ I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. Con riferimento al caso di specie, il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE. L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non si applicano alle Unioni le nuove regole assunzionali di personale per i Comuni

L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”. Sono i principi di diritto enunciati dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, risolvendo una questione di massima in merito alle modalità di calcolo dello spazio assunzionale delle Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, disattendendo la lettura “espansiva” della norma, effettuata dalla Sezione regionale per la Lombardia con deliberazione n. 109/2020, la quale ha operato un’estensione applicativa dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 che si discosta dal tenore letterale delle norme di riferimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA: bando per 2.800 tecnici al Sud

Ai nastri di partenza la procedura per assumere, a tempo determinato (massimo 36 mesi), 2.800 tecnici al Sud, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata del 25 marzo 2021 sullo schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuandone i profili professionali e le categorie.
L’articolo 1, comma 179, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede come noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.
Il bando è pronto e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a inizio aprile. Sarà possibile presentare le candidature dal momento della pubblicazione ed entro i successivi 15 giorni. Per l’organizzazione di tutte le fasi procedurali il Dipartimento della Funzione pubblica si avvale di Formez, che mette a disposizione la piattaforma digitale “Step One 2019”. Formez cura anche la pianificazione e l’organizzazione della logistica delle sedi per la prova scritta in sedi decentrate. Una prima graduatoria di 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio, mentre la prova scritta in modalità telematica, differenziata per i cinque profili, si svolgerà a giugno. Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e le assunzioni del personale. Cinque i profili tecnici richiesti: ingegneri, esperti gestionali, project manager del territorio, amministrativi giuridici e project data analyst.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Le assunzioni di personale nei Comuni c.d. non virtuosi

Gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 131/2020. La circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall’art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell’art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all’ente l’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un percorso di graduale riduzione annuale in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all’interno dei valori prescritti. L’art. 6, comma 1, del decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). I comuni non virtuosi potranno operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Solo per l’ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell’anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION