Nessun vincolo automatico di permanenza per i dipendenti assunti da meno di cinque anni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire riscontro ad una richiesta di Parere di un Comune in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha chiarito che dalla norma si evince che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.
Per il Dipartimento, depone in questo senso anche il disposto dell’ articolo 3, comma 7- ter, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.  Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione, sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, assunzioni nei piccoli Comuni: in arrivo linee guida e piattaforma digitale per accedere ai fondi

Il Capo dipartimento della Funzione Pubblica, Marcello Fiori, ha annunciato, nel corso di un webinar, che entro il mese di febbraio saranno disponibili le linee guida  destinate ai piccoli Comuni, fino a 5.000 abitanti, con i criteri di ammissibilità normativi ed economico-finanziari per candidarsi al Fondo di 30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato. “La piattaforma digitale consentirà a tutti i Comuni aventi diritto di presentare le proprie istanze direttamente online per poi arrivare a un decreto di riparto delle risorse che vedrà il concerto dell’Anci e della Conferenza Unificata”.
I piccoli Comuni dovranno infatti trasmettere le richieste telematiche di personale connesse alle carenze di professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei progetti, seguendo le istruzioni contenute nelle linee guida in via di emanazione.
Sul fronte della formazione, il capo dipartimento ha poi annunciato l’avvio da lunedì 21 febbraio del programma per la formazione digitale di base per tutti i dipendenti pubblici ed entro l’estate la partenza delle attività formative sulla transizione ecologica e il Pnrr. L’accordo sottoscritto dal ministro per la Pa, Renato Brunetta con il ministero dell’Università e la Conferenza dei rettori (Crui) consente ai dipendenti pubblici di frequentare corsi universitari e master post lauream a condizioni economiche agevolate.
Fiori ha poi toccato anche l’ambito del reclutamento per i progetti del Pnrr di professionisti ed esperti esterni alle Pa attraverso il portale inPa: “Siamo disponibili a valutare assieme all’Anci un correttivo di natura normativa per valorizzare i professionisti neolaureati, o comunque giovani, e migliorare i criteri di selezione per collaborare ai progetti Pnrr”, attraverso “incarichi libero-professionali che – ha confermato il capo dipartimento – resteranno preclusi ai dipendenti pubblici onde evitare che profili tecnici possano lasciare il proprio ente di appartenenza per lavorare su progetti: la capacità amministrativa va rafforzata non indebolita”.

Il Quaderno operativo dell’Anci su “Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni”

L’ANCI ha pubblicato un Quaderno operativo sulle regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni, contenente le istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica  per dare una visione organica ad una materia in continua evoluzione. Il manuale vuole favorire un’accelerazione delle assunzioni ad oggi consentite per realizzare gli investimenti che vedono i Comuni e le Città Metropolitane come soggetti attuatori delle misure PNRR, nonché per procedere al necessario rafforzamento degli organici dopo un lungo periodo di drammatica riduzione del personale dei Comuni.

Il volume si suddivide in due capitoli: il primo dedicato alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 ed il secondo che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR. Completa il quadro d’insieme, il richiamo puntuale a linee guida, delibere delle Corte dei Conti e Circolari che orientano le assunzioni degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, nulle le assunzioni delle società pubbliche in mancanza di procedure concorsuali

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1; tale nullità è ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 19, comma 4, del quale deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662).
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 27-01-2022, n. 2538. La Corte ha ritenuto l’applicabilità alle società pubbliche dei criteri e modalità di reclutamento:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge determina la nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019)” (Cass. 29 luglio 2019, n. 20416, p.ti da 23 a 25 in motivazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano straordinario assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr

Anci ha pubblicato una nota  sul piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale per l’attuazione del Pnrr. Il piano di assunzioni, contenuto nel D.L. n. 152/2021 recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni. Di particolare interesse i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, che introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. L’art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l’art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli
interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.
L’art. 31-bis introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DM Assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 16 dicembre scorso, ha sancito l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58, circa l’assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane.

A far data dal 1° gennaio 2022, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti alle province e alle città metropolitane sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le province e le città metropolitane, in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 2. A decorrere dal 2025, i le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica
individuato applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia. Per il periodo 2022-2024, le province e le città metropolitane possono utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali individuati di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione.

Nel caso in cui le province e le città metropolitane si collocano al di sotto del valore soglia potranno incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia definiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Questione time, Brunetta: “Gli enti locali in cinque anni recupereranno 70mila posti di lavoro persi”

Il ministro per la PA durante il question time, che si è svolto alla Camera dei Deputati, ha chiarito in risposta al quesito sull’emergenza assunzioni negli enti locali per il superamento del blocco del turn over, che: “È all’attenzione del governo la necessità rappresentata recentemente di provvedere con urgenza a una revisione della disciplina sui limiti delle capacità assunzionali degli enti locali e alla richiesta di un rafforzamento della capacità amministrativa e progettuale per permettere loro di affrontare la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
“È stato predisposto un pacchetto di interventi sia normativi, sia amministrativi, tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di personale delle amministrazioni pubbliche, collegata anche all’aumento degli investimenti fissi lordi e al conseguente fabbisogno di professionalità tecniche qualificate. Grazie a queste misure, nei prossimi 5 anni- quindi durante l’arco del Pnrr – Comuni, Città Metropolitane e Province saranno in grado di recuperare i 70mila posti di lavoro persi dal 2010 a oggi. Questo dovrebbe risolvere in maniera strutturale i problemi di funzionalità in termini di capitale umano degli enti locali” ha esplicitato Brunetta.
Covid, in arrivo decreto interministeriale per i lavoratori fragili
“Ieri sera il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza. Il Paese cresce col rientro dei pubblici dipendenti in presenza, in tale contesto il governo non si è dimenticato di confermare gli strumenti di tutela a favore dei cittadini che per condizioni soggettive particolari sono maggiormente esposti a rischio contagio Covid. Nel decreto legge approvato ieri è stata quindi prevista l’adozione rapida di un decreto interministeriale per individuare le patologie croniche in presenza delle quali, fino alla fine di marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, in modalità agile”.
Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, rispondendo al quesito sul lavoro agile e i lavoratori fragili.
“Con questo provvedimento, in particolare, si uscirà da un cono d’ombra in cui hanno trovato riparo molte situazioni non necessariamente connotate da condizioni di rischio particolarmente grave – aggiunge il ministro – e saranno definite chiaramente le condizioni al ricorrere delle quali il lavoratore sarà preferibilmente impiegato in modalità agile sulla base dei contratti di lavoro. Voglio comunque ribadire anche in questa occasione – ha detto – che le amministrazioni hanno già la massima libertà di raggiungere i livelli di lavoro agile che vogliono e che reputano più idonei a raggiungere i massimi livelli di efficienza e di efficacia della propria azione, senza alcun limite minimo o massimo che ne ingabbi la capacità organizzativa”.
“Si stanno concludendo i nuovi contratti. Dalla prossima settimana cominceranno perfezionarsi tutti i comparti, a prima il comparto funzioni centrali e quindi a ruota anche la sanita”. Così ha risposto il ministro Brunetta al quesito sull’indennità di specificità degli infermieri.
“La legge di bilancio per il 2021 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del 27% degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività, prevista in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo”. Contestualmente, per gli infermieri, la stessa legge di bilancio ha previsto “il riconoscimento agli stessi di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro”. La definizione della indennità di specificità infermieristica, ha aggiunto Brunetta, “è stata rinviata alla contrattazione collettiva nazionale 2019-21”. Al riguardo, ha concluso, “l’Aran avvierà il relativo tavolo della contrattazione entro l’anno ed in questa sede sarà individuata la soluzione auspicata”.

Pnrr, le regole per gli elenchi di professionisti e alte specializzazioni sul Portale inPA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”, in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (DL 80/2021, convertito dalla legge 113/2021).
Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA.
Le figure professionali negli elenchi
Sono tre le figure interessate dal decreto:
  • professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute (per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale) quanto le professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4);
  • esperto: in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività professionale che non rientra nella definizione di “professionista”;
  • personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto “Reclutamento”, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Pnrr.
Modalità di registrazione al Portale inPA
Il decreto fissa i requisiti per l’iscrizione dei professionisti, degli esperti e del personale di alta specializzazione negli elenchi del Portale inPA, requisiti che devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e della sottoscrizione del contratto di lavoro: cittadinanza Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere in quiescenza, oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista.
La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel Portale inPA, tramite Spid, Cie e Cns, e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell’ambito territoriale in cui svolgere l’eventuale attività.
Conferimento di incarichi professionali
Su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso. A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione, le amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste. All’esito del colloquio, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno nel Portale il conferimento e la durata.
Assunzioni a tempo determinato
Per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione, invece, il decreto prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA, svolga con cadenza almeno annuale concorsi digitali e semplificati, anche suddivisi per professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.
La valutazione a fine incarico
Il decreto prevede che ciascun iscritto agli elenchi non potrà ottenere più di un incarico per volta. Inoltre, terminato l’incarico, l’amministrazione registrerà sul Portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto o di due valutazioni negative, l’iscritto verrà cancellato da inPA e non potrà ri-registrarsi per l’anno successivo alla risoluzione (Fonte Dipartimento della Funzione Pubblica).

Enti virtuosi, limiti alla sostituzione del personale cessato dal servizio

La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 167/2021 in risposta ad una richiesta di parere volta a superare i dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, in particolare se il collocamento dell’ente nella fascia degli enti virtuosi consenta allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla sostituzione del personale cessato) fino al limite del valore soglia.
I magistrati contabili ribadiscono che le nuove regole introdotte dal DL n. 34/2019 e dal D.M. attuativo, nel superare la logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e che, in tale contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra richiamate. L’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire, pertanto, autonoma rilevanza. Fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del D.M.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità precedenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riforma concorsi pubblici: le procedure previste dell’articolo 10 del DL 44/2021

In Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, primo passo della rivoluzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di una nuova classe dirigente per consentirci di competere ad armi pari sulla scena globale.
L’articolo 10 ha quattro finalità principali: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze. Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo.
La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato alla luce di due esempi concreti: il concorso Agenzia Coesione territoriale e quello del Comune di Roma per il reclutamento di 1.470 profili professionali di categoria C e D. (gli esempi concreti nelle slide).

Per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, l’articolo 10, comma 3, prevede:

  • l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, di effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare.

Per i concorsi da bandire durante lo stato di emergenza Covid, è previsto:

  • l’obbligo di una sola prova scritta (la prova orale è eventuale, anche in videoconferenza), di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

Per i concorsi a regime post-emergenza Covid, l’articolo 10, commi 1 e 2, prevede:

  • l’obbligo di effettuare una sola prova scritta e una prova orale, anche in videoconferenza;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive;
  • la valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION