Illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore

Con ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore.

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell’accertamento della colpa, l’esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l’azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l’esclusione o l’affermazione della colpa sia il risultato di un’individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull’illiceità dell’atto o della condotta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 825 del 19/01/2021).

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la ritardata assunzione da parte dell’odierno controricorrente trovasse giustificazione nella già menzionata clausola del bando di concorso. In conclusione, secondo la Cassazione, il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non può trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR e personale, ANCI: Procedere con urgenza all’individuazione delle amministrazioni che potranno assumere personale

Procedere con urgenza alla chiara individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR che potranno utilizzare le modalità speciali, previste dal Decreto legge 80/2021, per l’assunzione di nuovo personale. A sollecitarlo è il segretario generale dell’Anci, in una lettera ai Capi di Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze, Giuseppe Chinè, e del Dipartimento della Funzione Pubblica, Marcella Panucci.
Come già richiesto dall’Anci, sia in occasione del parere della Conferenza Unificata sul Decreto legge che durante l’audizione al Senato sulla Legge di conversione, ANCI sottolinea la permanente incertezza sull’ambito applicativo delle disposizioni su semplificazione e accelerazione delle procedure di reclutamento; circostanza che rischia di “vanificare il pur condiviso e ambizioso obiettivo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni le risorse umane necessarie e specializzate per affrontare la sfida relativa al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR”.
La lettera ricorda che da un’analisi della norma, oltre che dello schema di Decreto di assegnazione delle risorse per il PNRR, parrebbe che nell’ambito applicativo della norma rientrino solo le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
“Considerata la grande difficoltà in cui si trovano oggi ad operare i Comuni e le Città metropolitane, che hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 25% degli organici, con la perdita di 120.000 unità di personale, appare assurdo – conclude il segretario – che gli stessi non abbiano ora la possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del Piano nazionale”.

Selezione responsabile di servizio ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL

Con deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, in risposta ad un ente (avente popolazione di 1200 abitanti) in merito alla possibilità di ricorrere ad una selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, da destinare alla copertura della posizione di responsabile del servizio del settore tecnico, ribadisce che nel rispetto della previsione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni soddisfano le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento previste dal precedente articolo 35. Le assunzioni previste dall’articolo 110 comma 1 del Tuel (ipotesi di copertura di posti «di ruolo» di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione) hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali propri, desumibili dalle stesse disposizioni, la cui concreta individuazione e verifica non può che essere attribuita alle responsabili valutazioni dell’Ente. La definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali (gli incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010). Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica l’articolo 23, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 81 del 2015.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spesa di personale, niente esclusione per coloro che rientrano nelle categorie protette

“La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. È la risposta fornita della Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 134/2020, ad una richiesta di parere di un Comune in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili) e le nuove disposizioni in materia di assunzione del personale dei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il Comune istante ha chiesto di conoscere se le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, sono da ritenersi escluse anche dal budget assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.
La Sezione evidenzia come nel rigido quadro normativo, imperniato sulla spesa per il personale quale grandezza autoreferenziale di cui contenere la dinamica, siano state di volta in volta individuate specifiche esclusioni per soddisfare esigenze contrastanti con la restrittiva disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni: tra queste, la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva. La nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale dei comuni, non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. La discontinuità della nuova disciplina rispetto ai precedenti vincoli di spesa e il tenore letterale della norma oggetto del quesito, che offre una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, portano la Sezione a concludere che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal “budget” assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni sganciate dal turnover anche negli enti virtuosi

I comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2020.  L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato dalla Sezione con le deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR. In tali occasioni, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Dal nuovo quadro normativo emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, utilizzo graduatorie di altre amministrazioni

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 85/2020, in risposta ad una richiesta di parere sulle modalità di reclutamento del personale da parte dell’Ente e, in particolare, sulla sussistenza dell’“obbligo” o della “facoltà” dell’Amministrazione di procedere all’assunzione di nuovi dipendenti attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora vigenti e sui limiti legislativi che contornano tale scelta, ha chiarito che rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione locale la scelta dell’individuazione della modalità di reclutamento alla quale fare ricorso (indizione di nuovo concorso o scorrimento di graduatoria vigente), che dovrà orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’Ente.
In tema di reclutamento del personale pubblico sono enucleabili due successive fasi:

  1. la prima si incentra sulla determinazione relativa all’an della copertura del posto vacante ed ha contenuto ampiamente discrezionale, essendo riconducibile a una scelta organizzativa di esclusiva pertinenza dell’Ente (da ponderare anche alla luce di eventuale vincoli assunzionali finalizzati al contenimento della spesa pubblica, considerato che il costo per personale costituisce un importante segmento di spesa di parte corrente capace di incidere pesantemente sull’equilibrio di bilancio dell’Ente);
  2. la seconda attiene al quomodo dell’assunzione (che, in linea di massima approssimazione, si snoda attraverso l’alternativo ricorso all’istituto della mobilità, all’utilizzo di graduatorie ancora vigenti o all’indizione di un concorso pubblico), laddove i margini di discrezionalità si assottigliano nei termini che di seguito si preciseranno.

Nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria, lo stesso è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020. Pertanto, la prima verifica che il precetto impone riguarda l’esistenza di eventuali leggi regionali che stabiliscono termini di vigenza inferiori rispetto a quelli definiti dalla normativa nazionale.
Esclusa l’esistenza di una disciplina derogatoria di portata regionale, della cui verifica è onerata l’Amministrazione interessata, dalla normativa nazionale risulta che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono prive di validità le graduatorie più risalenti nel tempo, ossia approvate fino all’anno 2010;
  • le graduatorie approvate nell’anno 2011 conserva(va)no validità fino al 30 marzo 2020 (a condizione che agli idonei fosse assicurata la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e che fosse verificata, attraverso un colloquio, la perdurante idoneità dei candidati ad accedere a un posto pubblico);
  • le graduatorie approvate dall’anno 2012 all’anno 2017 conservano la loro efficacia fino al 30 settembre 2020.
  • le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i tre anni successivi all’approvazione.
  • le graduatorie approvate dall’anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione.

Il Collegio conclude nella direzione di ammettere l’utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni. Purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione – di diretta derivazione costituzionale – l’Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION