Con la deliberazione n. 169/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti ad un Ente Provincia in merito alla possibilità di fronteggiare delle carenze organiche acquisendo del personale in mobilità dei Comuni. L’Ente istante chiede di sapere se l’assunzione vada considerata o meno neutrale ai fini della finanza pubblica o vada ad erodere le proprie facoltà assunzionali, anche in presenza di altre mobilità in uscita (2 dirigenti, una Posizione organizzativa ed un Istruttore amministrativo trasferiti a seguito di mobilità in Regione).
La Sezione ricorda che con l’abrogazione del comma 420 dell’art. 1 della legge 190/2015 (ad opera dell’art. 1, comma 846, della l. 27 dicembre 2017, n. 205) – che prescriveva limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato – sia consentito all’ente effettuare assunzioni di personale anche attraverso l’istituto della mobilità. L’istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di pubblico impiego), che all’art. 30 dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
I giudici evidenziano, inoltre, come nell’attuale contesto normativo, non più basato sulla logica del turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può più considerarsi neutra, non ricorrendo quelle ragioni e quegli elementi su cui si fondava la sua stessa neutralità. Nel precedente regime giuridico in materia di assunzione di personale, fino all’entrata in vigore dell’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, la ragione della neutralità dell’acquisizione del personale mediante mobilità andava ricercata nel fatto che lo scopo ultimo da perseguire era quello di evitare aumenti della spesa del personale incontrollati non solo con riguardo al singolo ente, bensì dell’intero comparto pubblico. In questo senso la mobilità era considerata un istituto attraverso cui realizzare una più razionale distribuzione dei dipendenti già in servizio presso le diverse amministrazioni, che consentiva di conseguire un soddisfacimento del fabbisogno del personale senza dover assumere nuovo personale con consequenziale incremento della spesa della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede, invece, il rispetto di determinate soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta, quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente, tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non di quella dell’intero comparto pubblica amministrazione. Tali considerazioni valgono anche per l’attuale situazione in cui versano le province rispetto alle quali non è stato adottato il relativo decreto ministeriale attuativo. Invero, a parte l’attuale rilievo della spesa complessiva di personale del singolo ente, nel rapporto tra i due enti viene a mancare quel necessario elemento che si sostanziava nel fatto che entrambi gli enti fossero soggetti a limitazioni assunzionali. E nel caso di assunzioni eseguite dalle province – per le quali non è stato ancora adottato il decreto attuativo – mediante mobilità da comuni – in cui è stato adottato il decreto attuativo – per uno dei due enti (il comune) non sono più operativi limiti assunzionali ma solo criteri di sostenibilità finanziaria. Ne deriva che l’Ente, non potendo considerare neutra la mobilità in entrata, dovrà procedere ad una generale valutazione delle proprie facoltà assunzionali in cui includere anche la valutazione delle mobilità in uscita.