Province, l’assunzione di personale mediante mobilità non ha valenza neutrale

Con la deliberazione n. 169/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti ad un Ente Provincia in merito alla possibilità di fronteggiare delle carenze organiche acquisendo del personale in mobilità dei Comuni. L’Ente istante chiede di sapere se l’assunzione vada considerata o meno neutrale ai fini della finanza pubblica o vada ad erodere le proprie facoltà assunzionali, anche in presenza di altre mobilità in uscita (2 dirigenti, una Posizione organizzativa ed un Istruttore amministrativo trasferiti a seguito di mobilità in Regione).
La Sezione ricorda che con l’abrogazione del comma 420 dell’art. 1 della legge 190/2015 (ad opera dell’art. 1, comma 846, della l. 27 dicembre 2017, n. 205) – che prescriveva limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato – sia consentito all’ente effettuare assunzioni di personale anche attraverso l’istituto della mobilità. L’istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di pubblico impiego), che all’art. 30 dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
I giudici evidenziano, inoltre, come nell’attuale contesto normativo, non più basato sulla logica del turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può più considerarsi neutra, non ricorrendo quelle ragioni e quegli elementi su cui si fondava la sua stessa neutralità. Nel precedente regime giuridico in materia di assunzione di personale, fino all’entrata in vigore dell’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, la ragione della neutralità dell’acquisizione del personale mediante mobilità andava ricercata nel fatto che lo scopo ultimo da perseguire era quello di evitare aumenti della spesa del personale incontrollati non solo con riguardo al singolo ente, bensì dell’intero comparto pubblico. In questo senso la mobilità era considerata un istituto attraverso cui realizzare una più razionale distribuzione dei dipendenti già in servizio presso le diverse amministrazioni, che consentiva di conseguire un soddisfacimento del fabbisogno del personale senza dover assumere nuovo personale con consequenziale incremento della spesa della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede, invece, il rispetto di determinate soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta, quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente, tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non di quella dell’intero comparto pubblica amministrazione. Tali considerazioni valgono anche per l’attuale situazione in cui versano le province rispetto alle quali non è stato adottato il relativo decreto ministeriale attuativo. Invero, a parte l’attuale rilievo della spesa complessiva di personale del singolo ente, nel rapporto tra i due enti viene a mancare quel necessario elemento che si sostanziava nel fatto che entrambi gli enti fossero soggetti a limitazioni assunzionali. E nel caso di assunzioni eseguite dalle province – per le quali non è stato ancora adottato il decreto attuativo – mediante mobilità da comuni – in cui è stato adottato il decreto attuativo – per uno dei due enti (il comune) non sono più operativi limiti assunzionali ma solo criteri di sostenibilità finanziaria. Ne deriva che l’Ente, non potendo considerare neutra la mobilità in entrata, dovrà procedere ad una generale valutazione delle proprie facoltà assunzionali in cui includere anche la valutazione delle mobilità in uscita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessuna abrogazione implicita della precedente disciplina sui limiti di spesa del personale

Permane, a carico del comune, l’obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 164/2020, in risposta ad una richiesta di parere volta a chiarire se le disposizioni dettate dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 siano compatibili con la nuova disciplina e, dunque, siano ancora in vigore.
Il Collegio ricorda che la nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa hanno due ambiti di applicazione differenti. Le norme introdotte dall’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un’ottica di contenimento della stessa. Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della precedente disciplina ad opera della nuova.
Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline, l’art. 7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha espressamente previsto che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ne consegue, pertanto, l’obbligo dei comuni di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti assunzionali, escluse le spese finanziate con risorse di terzi

Il comma 3-septies dell’art. 57, del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, come introdotto in sede referente dal Senato, dispone, a decorrere dal 2021, l’esclusione – ai fini del calcolo della capacità assunzionale di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 – delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché delle relative entrate poste a copertura.
Come noto, l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, stabilito con decreto interministeriale del 17/03/2020, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION