Funzione Pubblica: Riparto risorse per assunzioni negli enti terremotati

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DPCM 28 marzo 2024, recante riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell’ articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 3 dell’articolo 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l’altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Il medesimo comma 3 dell’articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio possa essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, si dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni sia riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Enti terremotati: riparto risorse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (stabilizzazioni)

È stato pubblicato in G.U. n. 115 del 18-05-2024 il DPCM del 28 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell’art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La ripartizione è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: possibile adottare un PIAO provvisorio prima dell’approvazione del bilancio di previsione

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 48/2023, ammette la possibilità di approvare un PIAO provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune istante ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo:  “se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio”.

La Sezione ricorda, preliminarmente, come il PIAO costituisca una rilevante innovazione introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto».  In fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune discende dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, «Il combinato disposto del citato art. 6 con il successivo art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. – a mente del quale tutte le “determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate (…) sulla base del piano triennale dei fabbisogni” – attribuisce, infatti, a tale provvedimento la natura di condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione» (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 113/2019/PAR).

La norma istitutiva del PIAO rimarca l’attitudine dello stesso a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati. I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. La Sezione ritiene, invece, condivisibile l’opzione dell’ente relativa alla possibilità di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Nel merito, la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR). In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo focalizzando l’attenzione sulla loro concreta attuazione soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti), sia del disposto di cui all’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n. 10/2020). Il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. Pertanto, è esattamente a fronte della consapevolezza che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione si accompagna, tra l’altro, alla «mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti» che è stata raccomandata l’adozione di strumenti «quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio». Il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance), come sopra ricordato, trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo casomai estensibile, in parte qua, a quest’ultimo strumento.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.

L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in arrivo le modalità per accedere al fondo riservato ai piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione pubblica informa, con apposito comunicato, che è in fase di predisposizione il sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, secondo le previsioni dell’ articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il termine per la presentazione delle richieste per accedere al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.
Si ricorda che le disposizioni di cui all’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 prevedono che, al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti

Non è configurabile un obbligo per la PA di utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti in luogo di indizione di una nuova procedura concorsuale. Lo scorrimento di graduatorie di Enti diversi costituisce una mera facoltà non assistita da particolari garanzie (neppure prevista in via di autovincolo dalle Amministrazioni che hanno preso parte all’accordo o a cui sono destinate le istruzioni operative).  Ancorché il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie risponde a un principio di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tale principio vale, tuttavia, per le graduatorie del medesimo Ente e per tale ipotesi è predicabile un onere motivazionale rafforzato, in ipotesi di indizione di nuova procedura. È quanto ribadito dal TAR Puglia, con sentenza n. 1581/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

RGS, reclutamento personale mediante procedura di mobilità volontaria

Con la nota prot. n. 45220 del 12/03/2021, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento per mobilità volontaria, tenuto conto dei profili di natura finanziaria che le medesime procedure assumono, anche intercompartimentali, tra le pubbliche amministrazioni soggetti a regimi vincolistici in materia assunzionale.
Affinché la mobilità possa essere ritenuta neutra da un punto di vista finanziario, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell’organico complessivo delle PA. Tale neutralità è garantita solo qualora le amministrazioni coinvolte siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn over. Nel caso, invece, di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria (come delineato dall’intervento normativo di cui all’art. 33 del D.L. n. 32/2019), la mobilità non può considerarsi neutrale; di conseguenza l’ente dovrà attingere dalle proprie facoltà assunzionali ai fini dell’imputazione degli oneri derivanti dalla mobilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi: in arrivo 4.536 posti nelle PA

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici (si veda tabella di seguito). In base ai più recenti fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con apposito concorso.
Il Dipartimento della funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell’Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l’Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e l’Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.
Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i posti messi a bando su tutto il territorio nazionale, così suddivisi:
Servizio sanitario: 3.371
Comuni: 1.790
Università: 766
Enti pubblici non economici: 279
Enti di ricerca: 125
Avvocatura dello Stato: 12
Il Protocollo anti-Covid adottato il 3 febbraio 2021 dal dipartimento, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, in applicazione del Dpcm del 14 gennaio, ha permesso la ripresa delle procedure concorsuali limitando per ragioni di sicurezza la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per sessione-sede. Un paletto che rallenta l’organizzazione di maxi-selezioni per oggettive difficoltà legate alla prevenzione del contagio. Secondo la mappatura del Dipartimento, sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra funzionari e dirigenti.
Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio.
Il Dipartimento della funzione pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto “proctoring”), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni.
L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento è a disposizione delle amministrazioni per fornire supporto, consulenza e assistenza sull’attuazione del protocollo e, più in generale, sulle procedure concorsuali.

Anci, richiesta al Ministro Brunetta: “Si proceda con assunzioni straordinarie con regole semplificate”

“La necessità di poter procedere urgentemente ad assunzioni straordinarie con regole semplificate”: questa l’esigenza che il presidente dell’Anci Antonio Decaro rappresenta in una lettera inviata al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, alla quale allega un documento elaborato dall’Associazione.
Decaro ricorda il ruolo dei Comuni “per la ripresa socio-economica e la competitività del Paese” e come “le politiche per il personale della P.A ed in particolare dei Comuni e delle Città Metropolitane, assumono un ruolo determinante e strategico, soprattutto alla luce delle maggiori competenze e professionalità richieste per attuare i progetti del Recovery Plan”. Malgrado questo “sono i Comuni e le Città Metropolitane che, negli ultimi 12 anni, hanno perso circa il 25 per cento del loro capitale umano”. Da qui la richiesta di Decaro, che si dice pronto ad incontrare il ministro, di procedere al “reclutamento straordinario di personale dedicato anche all’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in deroga alle regole vigenti, e forte semplificazione delle procedure assunzionali”. Il documento evidenzia come la disciplina normativa in materia di personale degli Enti locali sia caratterizzata da un livello di stratificazione normativa che ha superato da tempo la soglia di criticità. Se nell’anno 2020 doveva attuarsi l’auspicato cambio di rotta, con il superamento del
paradigma dal turn-over e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di consentire una manovra espansiva ai Comuni con bilanci solidi, i dubbi applicativi generati dalla perdurante vigenza delle regole e limitazioni precedenti alla nuova disciplina hanno fortemente condizionato le potenzialità del nuovo sistema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Superbonus 110%, Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni

La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si demanda ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A tal riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicato del 26 gennaio 2021, ai fini della presentazione delle domande, invita i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION